Risarcimento in caso di attività pericolose

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L’art. 2050 del codice civile prescrive che chiunque provoca danni ad altri nello svolgimento di attività pericolose, è tenuto al risarcimento. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva o aggravata prevista nel nostro ordinamento. Infatti, quello previsto dall’art. 2050 c.c. rientra tra i casi di responsabilità oggettiva e indiretta, individuati dagli artt. 2047 ss. del codice civile. Specificamente, per l’art. 2050 c.c.: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento. Ciò, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si tratta di una norma la cui ratio è quella di richiamare ad una maggiore attenzione chi eserciti attività con un intrinseco carattere di pericolosità.

Carattere oggettivo della responsabilità

Il carattere oggettivo della responsabilità risiede nel fatto che, il danneggiato è tenuto a provare solo il danno e il nesso causale con l’attività esercitata. Non è, invece, tenuto a dimostrare la colpa di colui che esercita l’attività pericolosa. Quest’ultimo, inoltre, non potrà liberarsi da responsabilità semplicemente provando di essersi attenuto ad ogni disposizione normativa e ai canoni di diligenza nella condotta. In capo allo stesso, infatti, la colpa è presunta. Tale presunzione può essere superata solo dimostrando di avere adottato ogni misura idonea ad evitare il danno.

Si verifica, in sostanza, un’inversione dell’onere della prova. Tuttavia, proprio la difficoltà di fornire siffatta prova, porta a ritenere la relativa responsabilità come oggettiva o, quanto meno, aggravata rispetto a quella di cui all’art. 2043 c.c. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità in discorso può essere esclusa per il fatto del terzo. Tuttavia, ciò è possibile solo se la rilevanza di quest’ultimo sia tale da escludere il nesso causale tra attività pericolosa ed evento.

Risarcimento: quali sono le attività pericolose

Per attività pericolose si intende non solo quelle attività così definite dalla normativa vigente, ma qualunque tipo di attività che comporti la possibilità del verificarsi di eventi dannosi. Tali sono, ad esempio: le attività inerenti alla produzione e distribuzione di gas ed energia elettrica ad alta tensione. Inoltre: le attività che comportano l’impiego di armi o esplosivi, l’attività edile in particolari casi, la caccia e determinate attività sportive (es. equitazione), ecc. Inoltre, per espresso richiamo normativo, vi rientrava anche il trattamento di dati personali. Tuttavia, il vecchio art. 15 del Codice Privacy è ora stato abrogato, in virtù dell’adeguamento del codice al GDPR (Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali). Nonostante ciò, comunque, anche l’art. 82 del GDPR assicura una tutela simile a quella in precedenza prevista.