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Cessione del credito d’imposta: il decreto Rilancio esclude la responsabilità solidale

A fronte dell’acquisizione dei crediti d’imposta ceduti, il cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto

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Qual è la responsabilità in capo al cessionario, in caso di acquisizione di crediti d’imposta ceduti da terzi? Questi ne rispondo in solido con il cedente?

Sono domande che spesso stanno pervenendo in redazione a fronte della misura contenuta all’art. 122 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), con cui il legislatore permette la cessione dei crediti d’imposta (anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari) istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel dettaglio, la possibilità di cessione (che può essere anche parziale) si riferisce ai seguenti crediti:

La responsabilità del cessionario nell’utilizzo del credito

Anche se per conosce le modalità attuative della misura in esame l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento attuativo (che definirà anche le modalità di esercizio dell’opzione di cessione), la norma intanto dispone che il cessionario (ossia il soggetto che acquisisce il credito) potrà utilizzarlo con le stesse modalità previste per il cedente. Quindi, ad esempio, con riferimento al credito d’imposta per negozi e botteghe, chi lo acquisisce per cessione potrà utilizzarlo esclusivamente in compensazione in F24.

Occorre però sottolineare uno dei maggiori aspetti critici della disposizione in commento che ne potrebbe limitare notevolmente il campo di applicazione.

La norma stabilisce che la cessione è consentita fino al 31 dicembre 2021 ma prevede anche che la quota di credito non utilizzata dal cessionario nell’anno non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso. In altri termini viene persa.

In merito alla responsabilità in capo al cessionario dell’esistenza del credito ricevuto, è stabilità per questi, invece, una responsabilità “non solidale” con il cedente. Infatti, la norma prevede che, fermo restando i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari, il soggetto cessionario risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Non è, quindi, responsabile ad esempio della non spettanza a monte del credito in capo al cedente.