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Bonus investimenti al sud: il conferimento d’azienda esclude la rideterminazione del beneficio

Il credito d’imposta per investimenti al sud non deve essere rideterminato nel caso di conferimento dell’intera azienda in altra società e, di conseguenza, non va presentato Modello CIM17 rettificativo

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 143/E del 25 maggio scorso, affronta nuovamente il tema del credito d’imposta per investimenti al sud, istituito con i commi 98-108 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), risolvendo il caso di una signora (istante) che ha conferito la propria azienda in una società neocostituita della quale ne è anche rappresentante legale.

La predetta signora evidenza che la propria azienda (conferita), è stata oggetto negli ultimi quattro anni di importanti progetti di ampliamento, i quali, hanno previsto, tra l’altro, l’acquisto di beni strumentali nuovi, per i quali ha chiesto e ottenuto, nel mese di dicembre 2019, l’Autorizzazione alla fruizione del credito di imposta nel Mezzogiorno (Modello CIM17). Tale credito di imposta, essendo parte integrante dell’azienda conferita, è stato trasferito, alla neo costituita società.

La signora, dunque, ritenendo che il conferimento d’azienda non costituisca causa di rideterminazione del credito di imposta in esame, domanda all’Amministrazione finanziaria delucidazioni in merito alle modalità operative da adottare per effettuare il trasferimento del richiamato credito, per la parte non utilizzata, dalla posizione dell’azienda conferente a quella della neocostituita società conferitaria ed in particolare se è necessario che quest’ultima debba o meno trasmettere un nuovo Modello CIM, rettificativo (della comunicazione presentata dalla conferente), indicando se stessa come nuova beneficiaria del credito di imposta.

L’obbligo di rideterminazione

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato gli aspetti essenziali del beneficio del credito d’imposta per investimenti al sud e dopo aver ricordato che i soggetti che intendono avvalersene sono tenuti a effettuare apposita comunicazione, utilizzando il Modello CIM17 (approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.

n. 670294 del 9 agosto 2019), evidenzia la disposizione normativa contenuta all’art. 105 della richiamata manovra di bilancio 2016, ai sensi del quale “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti“.

I beni circolano con l’azienda conferita

Tuttavia, secondo l’Amministrazione finanziaria, in accordo con la signora istante, ritiene che nel caso in questione, non può trovare applicazione l’ipotesi di rideterminazione del credito, “perché i beni oggetto di agevolazione (inclusi i relativi crediti d’imposta) non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all’azienda che verrà condotta dalla conferitaria nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale. Inoltre, gli stessi beni non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all’agevolazione, dal momento che l’istante ha conferito l’intera azienda alla neocostituita società”. Tale interpretazione trova altresì riscontro nella precedente Circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, avente a oggetto il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all’art. 8 della Legge n. 388 del 2000.

Pertanto, sulla base delle predette osservazioni, le Entrate concludono ritenendo che la società conferitaria non dovrà presentare Modello CIM rettificativo, ma nel momento in cui andrà ad utilizzare in compensazione il credito “trasferito”, dovrà nel Modello F24 avere accortezza di riportare nel campo “codice fiscale”, il proprio codice fiscale (ossia il codice fiscale della conferitaria); nel campo “codice fiscale contribuente coobbligato, erede…”, il codice fiscale della società conferente;  nel campo “codice identificativo”, il codice “62”.