2 buoni motivi per mandare via di casa l’inquilino allo scadere della prima parte contrattuale

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Quali sono 2 buoni motivi per mandare via di casa l’inquilino allo scadere della prima parte contrattuale?

Un proprietario che concede il bene di sua proprietà in affitto si assume un impegno per un determinato periodo di tempo.

Tempo che può variare da contratto a contratto e che spesso appare come un vincolo sbilanciato a favore dell’inquilino.

Infatti, in assenza di una risoluzione consensuale tra il proprietario e l’inquilino, il proprietario può recedere dal contratto solo in corrispondenza della scadenza contrattuale, salvo casi particolari.

I motivi per disdire un contratto abitativo sono contenuti nella legge sulle locazioni abitative (legge 431/98) all’art. 3.

Esistono, dunque, una serie di valide motivazioni per mandare via di casa l’inquilino nel rispetto della legge.

2 buoni motivi per mandare via di casa l’inquilino allo scadere della prima parte contrattuale

Tra i diversi modi per mandare via di casa legalmente l’inquilino c’è la necessità di adibire l’immobile a propria abitazione o a quella dei propri figli nonché la necessità di venderlo a terzi.

Lo sfratto per andare ad abitare l’immobile

Il proprietario di casa può sfrattare l’inquilino se vuole andare a vivere l’appartamento di sua proprietà dato in affitto.

La legge prevede la possibilità di mandare via il conduttore tutte le volte in cui il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.

Questa facoltà, come anticipato in apertura, può essere concessa solo dopo la prima scadenza del contratto di affitto.

Se il contratto è 4+4 dopo i primi 4 anni.

Se il contratto è 3+2 dopo i primi tre anni

La vendita dell’appartamento

Un’altra ipotesi in cui il proprietario può disdire l’affitto è nel caso in cui il locatore decida di vendere l’immobile a terzi.

Tuttavia, il locatore non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione.

Il conduttore in questa ipotesi gode comunque del cd. diritto di prelazione rispetto a soggetti terzi e può, pertanto, valutare o meno il vantaggio di acquistare l’immobile.

Diritto di prelazione da esercitare con le modalità di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392

Anche in questa ipotesi, il locatore può disdire anticipatamente il contratto solo dopo la prima scadenza del contratto.

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