Attenzione ai pignoramenti, adesso il sequestro dei beni si fa via web. Ecco come funziona

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Il processo di digitalizzazione sta interessando tutti i settori della pubblica amministrazione. Ma è soprattutto la lotta all’evasione fiscale che sta sfruttando al massimo gli strumenti digitali. L’utilizzo della rete viene impiegato anche per perseguire i debitori e per individuare beni in loro possesso che possono essere sequestrati. Quindi attenzione ai pignoramenti, adesso il sequestro dei beni si fa via web. Ecco come funziona

Attenzione ai pignoramenti, adesso il sequestro dei beni si fa via web. Ecco come funziona

Nell’ambito del processo del pignoramento, il web gioca un ruolo fondamentale per l’individuazione dei beni da sequestrare. In base all’articolo 492/bis del Codice di procedura civile, l’ufficiale giudiziario può ricorrere agli strumenti telematici per individuare beni del debitore da pignorare. In particolare può servirsi della Anagrafe tributaria, dell’Anagrafe dei rapporti finanziari, del Pubblico registro automobilistico. Può ricorrere anche ai registri immobiliari e alle banche dati degli enti previdenziali per scovare indennità, assegni previdenziali e di assistenza.

Naturalmente la consultazione di registri e banche dati può avvenire esclusivamente su mandato del Tribunale dove ha residenza o domicilio il debitore.

La comunicazione viaggia sul web

Una volta individuati i beni che possono essere pignorati, l’ufficiale giudiziario effettua una notifica via Pec del provvedimento di pignoramento al debitore. Quindi attraverso la posta elettronica arriva al debitore la notifica dell’indicazione del bene che verrà pignorato e del verbale del provvedimento. Con ingiunzione a non disporre del bene o delle somme che sono oggetto del pignoramento, secondo la norma  546 del Codice di procedura civile.

Si parla di somme perché sempre per via digitale l’ufficiale giudiziario può accedere ai dati bancari del debitore. Può prendere visione del conto corrente ed eventualmente bloccarne la disponibilità fino al saldo del debito. In caso questo non avvenisse, entro determinati termini l’ufficiale giudiziario può imporre alla banca di effettuare un bonifico dal conto del debitore verso quello del creditore