Reddito di emergenza: avviato il servizio per la presentazione delle domande
Il REM è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
by RedazioneÈ fissata per il 30 giugno 2020, la presentazione delle domande all’Inps per ottenere il Reddito di Emergenza. Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
A Fossacesia il servizio per inoltrare le richieste è attivo presso il Comunedal 22 maggio ma per potervi accedere è possibile avvalersi anche degli istituti di patronato.
Reddito di Emergenza: i requisiti
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; il reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile 2020, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come Rem e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
Reddito di Emergenza: compatibilità
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che abbiano potuto fruire di una delle indennità previste dal dDecreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero: articolo 27: “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”; articolo 28: “Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”; articolo 29: “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”; articolo 30: “Indennità lavoratori del settore agricolo”, articolo 38: “Indennità lavoratori dello spettacolo”; articolo 44: “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19”; articolo 84: “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”; articolo 85: “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”.
Il Decreto Rilancio, inoltre, prevede che il “Reddito di emergenza”, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni: titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem; percettori del Reddito di Cittadinanza; detenuti; ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.