Recesso dal contratto di agenzia: come si fa

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Sono molti coloro che decidono di procedere alla vendita o all’acquisto di un immobile affidandosi alle agenzie di mediazione. Ciò sia per essere facilitati nella ricerca della controparte, sia per essere assistiti in operazioni preliminari particolarmente insidiose. Il cliente che decide di avvalersi dell’intervento dell’agenzia immobiliare sottoscrive un contratto, chiamato contratto di mediazione immobiliare.

Le agenzie immobiliari svolgono l’attività di mediazione, consistente nel mettere in contatto il cliente che desidera vendere il bene con gli eventuali compratori che desiderano acquistarlo, e viceversa. La legge n. 39/1989 stabilisce che questa particolare attività è consentita solo agli iscritti all’albo dei mediatori, istituito presso le Camere di Commercio. Solo gli iscritti hanno il diritto a ricevere la provvigione per l’attività prestata.

Come può essere il contratto di mediazione

I contratti che legano il cliente alle agenzie immobiliari possono essere in esclusiva o non in esclusiva. La clausola di esclusiva ha la funzione di impedire al cliente di rivolgersi ad altri mediatori anche nel caso in cui non sia soddisfatto dell’operato dell’agenzia incaricata. In questo caso, per tutta la durata del contratto, il proprietario non potrà contattare personalmente eventuali acquirenti, né potrà conferire incarico ad altri agenti. Nel caso in cui violi la clausola di esclusiva, potrebbe essere condannato a pagare, all’agenzia immobiliare la penale o, comunque, la provvigione. Quest’ultima sarà quella prevista in contratto.

Recesso dal contratto di agenzia

Quando un cliente sottoscrive un contratto con un’agenzia immobiliare ma cambia idea riguardo allo stesso potrà optare per due soluzioni: – attendere la naturale scadenza del contratto; – recedere preventivamente dal medesimo. Infatti, è possibile che il cliente non condivida le modalità di espletamento dell’incarico da parte del mediatore oppure abbia perso fiducia nel medesimo. Il diritto di recesso dal contratto di agenzia  è la facoltà di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale e deve essere comunicato mediante lettera raccomandata inoltrata all’agenzia immobiliare.

Per conoscere le conseguenze di tale decisione è necessario leggere attentamente il contratto di mandato sottoscritto. Infatti, salvo accordi diversi, il mandante, ossia il cliente, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal mandatario, ossia dall’agenzia. Si tratta delle spese sostenute per l’adempimento del contratto di mandato, ossia per le attività svolte per l’espletamento dell’incarico.

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