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Come leggere la Certificazione Unica 2020

I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i pensionati italiani e tutti i percipienti di redditi nell’anno d’imposta 2019 hanno ricevuto dal datore di lavoro o scaricato online dall’Inps, la Certificazione Unica dei redditi CU 2020, l’ex modello CUD. Dai dati fiscali relativi al reddito imponibile percepito, ai dati previdenziali nei quali è possibile verificare i contributi fiscali, dai dati dei familiari, a quelli relativi al TFR nella CU, vediamo come leggere il nuovo modello di Certificazione Unica 2020, chiamato anche CU 2020, anche nella sezione relativa ai redditi dei lavoratori autonomi, provvigioni e redditi diversi, nonché nella sezione relativa alla Certificazione Redditi – Locazioni brevi.

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Tutti i datori di lavoro e gli enti previdenziali (Inps, ex Inpdap, ex Enpals, ecc.) devono consegnare entro il 31 marzo ai contribuenti (lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, percettori di ammortizzatori sociali come la Naspi, la mobilità, ecc.) il nuovo modello di Certificazione Unica 2020 (CU 2020) contenente i dati contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo percepiti dai contribuenti entro il 2019.

La Certificazione Unica 2020 certifica i redditi relativi all'anno d'imposta 2019.

La scadenza per la consegna del modello di Certificazione Unica a lavoratori, pensionati e in generale tutti i contribuenti fino a qualche anno fa era fissata per il 28 febbraio di ogni anno, ma da qualche anno gli adempimenti e le scadenze sono doppie sia per gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate che per gli obblighi di consegna ai percipienti dei redditi:

Agli adempimenti di cui sopra sono tenuti tutti i datori di lavoro e tutti i sostituti d'imposta.

Nel modello CU 2020, che da da qualche anno sostituisce il vecchio modello CUD, sono certificati tutti i dati fiscali dell’anno 2019, dal reddito imponibile percepito alla tassazione applicata nelle buste paga o nella rata di pensione, nonché i dati previdenziali.

Da alcuni anni esistono due versioni di Certificazione Unica 2020:

Vediamo in questo approfondimento, punto dopo punto, come leggere la Certificazione Unica 2020 – modello CU 2020 per controllare i relativi dati inseriti che riguardano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, agenti di commercio e tutti i contribuenti percettori di redditi nell‘anno d'imposta 2020.

sommario

Il CUD 2020 si chiama Certificazione Unica 2020

Dal CUD 2020 alla Certificazione Unica 2020 è il primo passaggio fondamentale. Molti lavoratori cercano su internet “come leggere il CUD”, per sapere come orientarsi tra le voci del modello e capire se sono correttamente indicate da parte del datore di lavoro. Va subito detto che dall’anno 2015, quindi da alcuni anni, il modello di certificazione dei redditi è cambiato. Il vecchio modello CUD è stato sostituito dal nuovo modello di certificazione, oggi chiamato per i redditi dello scorso anno d'imposta 2019, Certificazione Unica 2020.

La “Certificazione Unica 2020” cosa è? nello specifico come si legge nel modello è la “Certificazione di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativo all’anno 2019”, per i dipendenti e pensionati non è altro che il nuovo CUD 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi ai redditi prodotti nell’anno 2019.

Perchè si chiama Certificazione Unica dei redditi (CU 2020) e non più CUD? Perché è un modello più completo rispetto al passato ed è rilasciato anche ai lavoratori autonomi. Infatti essendo destinato sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi, la Certificazione dei redditi è diventata appunto “Unica”.

Infatti aprendo il PDF del modello sintetico della Certificazione Unica 2020 sul sito dell'Agenzia delle Entrate si può notare che nelle 10 pagine del modello vi sono tre certificazioni nel modello:

La certificazione unica deve essere firmata dal datore di lavoro, dall'ente di previdenza, dal committente o comunque dal sostituto d'imposta che la rilascia al percipiente nell'apposita casella "firma del sostituto d'imposta".

Il modello CU 2020 deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), entro il 31 marzo e non più entro 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Coloro che non hanno ricevuto la Certificazione Unica da parte del datore di lavoro, possono rimediare. Ecco cosa fare in caso di mancata consegna della CU.

Vediamo il dettaglio di tutti i dati del modello, per leggere e controllare il modello di Certificazione Unica 2020 ricevuto dal proprio datore di lavoro o dall’Inps o dal sostituto d'imposta. Ecco come si legge il vecchio e storico modello CUD.

Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Come detto è la principale Certificazione rilasciata ai percipienti. Si tratta della Certificazione unica rilasciata a dipendenti, collaboratori e pensionati da parte dei datori di lavoro e degli enti previdenziali. Affrontiamo il contenuto della dichiarazione con uno sguardo al collegamento della stessa con le buste paga e con il modello 730.

Dati anagrafici

Nella prima pagina della Certificazione Unica 2020 ci sono i “dati anagrafici” sia del datore di lavoro o dell’ente pensionistico o altro sostituto d’imposta che ha erogato il reddito o il compenso, sia del dipendente o pensionato o altro percettore delle somme (lavoratore autonomo e altri).

Per quest’ultimi vanno indicate le “Categorie particolari”, gli “eventi eccezionali” (contribuenti vittime di richieste estorsive e per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali) e i “casi di esclusione dalla precompilata" (sarebbe dal 730 precompilato o Modello Redditi precompilato, tra i quali rientra il caso in cui stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata).

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta. Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA), anche l’indirizzo completo (Comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico, frazione, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della Certificazione Unica.

Nella casella “codice sede”, il sostituto di imposta che, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, può indicare per ciascuna gestione un codice identificativo. Tale codice è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999.

Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. Il sostituto d’imposta indica tra i dati anche il domicilio fiscale all’1/1/2019 e all’1/1/2020, solo se diverso da quello del 2019. Laddove il lavoratore dovesse accorgersi che vi è indicato un comune sbagliato, occorre immediatamente avvertire il datore di lavoro in quanto il calcolo delle addizionali comunali nel nuovo anno d'imposta 2020 dipende dal comune indicato come domicilio fiscale nella Certificazione unica 2020.

I dati relativi al rappresentante accolgono il codice fiscale ma nel caso di contribuenti incapaci. Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, se il percipiente è un “non residente” devono essere compilati i punti nell’area “riservato ai percipienti esteri”.

La sezione dati anagrafici accoglie infine la data di consegna della Certificazione Unica (la scadenza per la consegna per il 2020 è il  31 marzo 2020) e la firma del sostituto d’imposta (ossia la firma del datore di lavoro o ente pensionistico).

Arrotondamenti importi nella Certificazione Unica 2020. Prima di affrontare le sezioni relative ai dati fiscali, è necessario precisare che la certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

Sezione “Dati Fiscali”

Nella sezione Dati fiscali”, a pagina 2 dove viene accolta la "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

La prima parte della sezione a pagina 2 della Certificazione Unica 2020 ci sono delle caselle riguardanti i “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi”. Questi dati sono da utilizzare per la presentazione del modello 730/2020 o anche del modello 730 precompilato 2020.

I punti da 1 a 4 della sezione dati fiscali sono molto importanti e la distinzione tra contratto a tempo indeterminato o determinato è tra le novità della Certificazione unica degli ultimi anni. In questi punti il datore di lavoro o l’Inps o il sostituto d’imposta certifica l’ammontare del reddito imponibile fiscale percepito dal lavoratore o dal pensionato nell’anno 2019.

Si tratta di una sorta di reddito complessivo indicato nell'ex CUD, ma il contribuente deve sapere che nella CU viene indicato il reddito specifico, mentre il reddito complessivo va poi dichiarato nel 730 tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche per redditi da fabbricati ad esempio.

Il punto 1 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato comprende quindi il reddito imponibile fiscale dei lavoratori assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questo punto vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche di cui al D. Lgs. n. 124 del 1993 (ossia la previdenza integrativa).

Il punto 2 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato comprende il reddito imponibile fiscale dell’anno percepito dai lavoratori che hanno un contratto a termine. In questo punto ci sarà la somma dei redditi di tutti i contratti a termine avuti con lo stesso datore dell’anno nell’anno 2019, quindi il reddito totale annuo dal punto di vista fiscale. In questo punto va indicato anche le somme corrisposte a titolo di borse di studio.

In entrambi i punti, come precisano le istruzioni del modello, va indicato infatti “il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR (sarebbe la detrazione per lavoro dipendente) al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito".

Ciò vuol dire che in questi punti c'è il reddito dal punto di vista fiscale, ma sottraendo i contributi versati (il 9,19% dei contributi previdenziali Inps trattenuti tutti i mesi in busta paga, per esempio).

I redditi da dichiarare nei punti da 1 a 4 relativi ai contratti a tempo indeterminato, ma anche dei contratti a termine o dei redditi assimilati a quello da lavoro dipendente sono ad esempio: stipendi, mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente o con le modalità del progetto, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

In questi punti vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane per i quali la legge n. 208 del 2015, ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” il codice Z3.

Nei punti 1 e 2 ci sono indicati anche i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero. In caso di reddito derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nei presenti punti i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 7.500,00). Sono altresì indicati in questi due punti anche i redditi di lavoro dipendente di soggetti che rientrano in Italia.

Vanno indicate in questi punti anche le remunerazioni sotto forma di bonus e stock option.

Nel punto 3 – Redditi di pensione dei Dati Fiscali va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR (sarebbe la detrazione per redditi da pensione).

Nel punto 4 – Altri redditi assimilati sono indicati il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR (sarebbe la detrazione per redditi di lavoro autonomo). 

Come controllare la tassazione nella Certificazione Unica 2020

Leggendo i dati fiscali che sono contenuti a pagina 2 della Certificazione Unica 2020, avendo appreso come è stata compilata la sezione relativa ai redditi imponibili dal punto di vista fiscale dichiarati nei punti da 1 a 4, si può controllare la tassazione applicata dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico nella busta paga, nella rata di pensione o nell'erogazione della prestazione pensionistica a sostegno del reddito.

L’imponibile fiscale dei punti da 1 a 4 è generalmente pari all’”Imponibile previdenziale”, inserito al punto 4 dei dati previdenziali ed assistenziali Inps a pagina 4 della Certificazione Unica 2020, meno i “Contributi a carico del lavoratore trattenuti”, inseriti al punto 6 successivo.

Nei punti da 1 a 4 della sezione Dati Fiscali a pagina 1, come detto, è il reddito imponibile sul quale è calcolata la tassazione poi indicata nella sezione “Ritenute” (punti da 21 a 34) e nella sezione “Detrazioni e crediti” (punti da 361 a 378) sempre della sezione Dati Fiscali della “Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale”.

Più precisamente, sul reddito imponibile Irpef indicato in uno dei punti da 1 a 4 si calcolano le aliquote Irpef (es. 23% per i redditi fino ad € 15.000,00; 27% per i redditi da € 15.000,01 a 27.000,00; ecc.). Applicando le aliquote al reddito in uno dei punti da 1 a 4, si ottiene il punto 361, che è l’imposta lorda alla quale verrà sottratto il totale detrazione del punto 373Totale detrazioni.

Il Totale detrazioni del punto 373 è la sommatoria delle eventuali seguenti detrazioni:

La differenza tra i punti 361 (Imposta lorda) ed il punto 373 (Totale detrazioni), determina l’ammontare del punto 21 Ritenute Irpef, che è l’effettiva Irpef pagata dal dipendente o assimilato al dipendente o pensionato.

Si tratta quindi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che il lavoratore ha pagato in tutte le buste paga dell’anno 2019. Oppure delle trattenute a titolo di Irpef nelle rate di pensione percepite per tutto l'anno 2019 dal pensionato.

La Certificazione Unica 2020, infatti, serve anche per certificare che l’Irpef è stata trattenuta dal datore di lavoro o ente pensionistico, il quale si è assunto l’obbligo di versarla all’Agenzia delle Entrate quale sostituto di imposta.

Nel punto 21 si ha evidenza di che importo si è pagato come imposta. Ovviamente il lavoratore o pensionato può ricalcolare il tutto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (730 2020 o Modello Redditi Persone fisiche 2020, che è l'ex modello Unico PF 2020).

Dalle buste paga alla Certificazione Unica 2020

Abbiamo capito quali sono i dati indicati nella sezione "Dati fiscali" della Certificazione unica 2020, soprattutto riguardo all'imponibile fiscale, all'imponibile previdenziale relativo ai redditi percepiti dal datore di lavoro o dall'Inps o ente previdenziale nell'anno 2019. Abbiamo capito quale è la tassazione e dove si legge la tassazione pagata nella Certificazione unica 2020, così abbiamo capito come individuare tutte le detrazioni fiscali che il sostituto d'imposta ha applicato durante l'anno 2019 (in particolare le detrazioni applicata dal datore di lavoro negli stipendi o dall'Inps nelle rate di pensione).

Ora però bisogna controllare se questi dati sono corrispondenti con quanto indicato nelle buste paga da gennaio a dicembre 2019 calcolate dal datore di lavoro, ivi compreso il conguaglio fiscale di fine anno.

Il lavoratore può ovviamente controllare anche che i dati certificati dal datore di lavoro nel nuovo modello CUD 2020 siano uguali (e quindi esatti) a quelli indicati nelle buste paga dell’anno, ossia lì dove il datore di lavoro ha applicato la tassazione.

La cifra indicata nel punto 1 o 2 – redditi da lavoro dipendente, essendo l’imponibile fiscale annuo del lavoratore, è di conseguenza la sommatoria di tutte gli imponibili fiscali nelle buste paga dell’anno. La stessa cifra indicata nel punto 1 o 2 generalmente è possibile leggerla anche nella parte centrale della busta paga di dicembre quale imponibile fiscale o Irpef annuo, in sede di calcolo del conguaglio fiscale di fine anno. Perché nel conguaglio, il datore di lavoro calcola tutti i redditi e quindi generalmente sono indicati nella busta paga "finale" di dicembre. Ma è bene sapere che il conguaglio fiscale può essere anche stato fatto entro febbraio 2020.

La cifra indicata al punto 1 o 2 relativo ai redditi da lavoro dipendente è utile anche per il calcolo del bonus di 80 euro di Renzi, ossia il credito bonus Irpef di cui ai punti 391, 392 e 393 che si trovano nella sezione “Detrazioni e Crediti” a pagina 2 della Certificazione Unica.

Anche l’ammontare delle ritenute Irpef del punto 21 sono la somma di tutte le ritenute subite in busta paga. Il dato viene indicato nella parte centrale della busta paga di dicembre (generalmente c’è una voce di Irpef a conguaglio). Anche la cifra indicata nei punti 362 e 363 rispettivamente detrazioni per carichi di famiglia e la detrazione sono indicate nella busta paga di dicembre contenente il conguaglio fiscale di fine anno.

Detrazioni per lavoro dipendente nella Certificazione unica

Chiarito in via generale come è possibile controllare la tassazione applicata attraverso la lettura dei punti indicati nel nuovo modello CUD per il 2020, ossia la Certificazione Unica 2020, approfondiamo altri punti chiave.

Nel punto 5 – Assegni periodici corrisposti al coniuge va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis del TUIR.

Nei punto 6 e 7 – numero di giorni per i quali spetta la detrazione va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro (punto 6) o del periodo di pensione (punto 7) per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR. Nelle annotazioni a pagina 4 della Certificazione Unica viene indicato il cod. AI dove sarà precisato il periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).

Dati relativi al rapporto di lavoro. Nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro, nel punto 9 la data di cessazione. Nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d’imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno, sarà barrato il punto 10 e quindi il lavoratore è in forza al 31/12/2019.

Questi punti da 6 a 9 sono importanti perché danno un riferimento importante per il lavoratore, soprattutto. Infatti in questi punti il datore di lavoro certifica per quanti giorni ha calcolato la detrazione per lavoro dipendente. E poi contengono i dati relativi alle date di inizio e fine del rapporto di lavoro, che sono utili sicuramente per coloro che hanno avuto un rapporto inizio o finito nel corso dell'anno (indeterminato o determinato che sia).

Le istruzioni della Certificazione unica 2020 stabiliscono che "In presenza di una pluralità di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’informazione indicata nei punti 6 e 7 (ossia i giorni di calcolo della detrazione per lavoro dipendente) dovrà essere fornita per ogni rapporto, indicando altresì il relativo importo. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, dovrà essere data sempre distinta indicazione del periodo, con riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati".

Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione, nei punti 6 e 7 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell’art. 13 del TUIR la cui somma non deve eccedere giorni 365. Si precisa che nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d’imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni".

Periodi particolari CU 2020 punto 11. Nel punto 11 – periodi particolari deve essere riportato:

In caso di conguaglio di altre CU, nei punti 8, 9, 10 e 11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla CU conguagliante.

Coloro che hanno avuto nell'anno 2019 un solo contratto a tempo determinato o un solo contratto a tempo indeterminato, quest'ultimo anche iniziato o finito in corso dell'anno, troveranno nei punti 6 e 7 e nei punti 8 e 9 rispettivamente il numero dei giorni di lavoro dipendente lavorati dal punto di vista fiscale e le date di inizio del rapporto di lavoro, anche riferita agli anni precedenti al 2019, e di cessazione del rapporto di lavoro, intesa quest'ultima come la data di termine del rapporto in caso di tempo determinato o la data di cessazione per licenziamento o dimissioni o risoluzione consensuale in caso di indeterminato.

Nel caso di più rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, è bene considerare che nella casella relativa ai giorni di detrazione spettante verranno indicati i giorni totali relativi a tutto il periodo lavorato nell'anno 2019, che poi sono anche calcolati nel conguaglio fiscale di fine anno, il quale dovrebbe tener conto di tutti i redditi intercorsi tra le parti nell'anno d'imposta.

Nel caso di più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi (esempio due part-time, anche coincidenti, o più contratti a termine o indeterminato con diversi datori di lavoro) o anche nel caso di rapporti di lavoro e prestazioni a sostegno del reddito (Naspi), il lavoratore riceverà più di un modello di Certificazione Unica 2020, da diversi sostituti d'imposta, e dovrà, probabilmente, presentare il modello 730 o il modello Redditi per ricalcolare l'imposizione fiscale, ivi compreso le detrazioni fiscali e i relativi periodo di spettanza degli stessi, a meno che non abbia richiesto un conguaglio fiscale ad un sostituto comunicando tutti gli altri redditi precedenti.

Ritenute Irpef nella Certificazione unica 2020

Per quanto riguarda la sezione ritenute, oltre al punto 21 – Ritenute Irpef, cifra che rappresenta l’Irpef pagata e trattenuta in busta paga o sulla rata di pensione, ci sono anche il punto 22 dove viene indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF, nonché l’eventuale acconto 2019, saldo 2019 e Acconto 2020 dell’Addizionale comunale all’Irpef trattenuta in busta paga (punti da 26 a 29).

Tutte queste cifra possono essere controllate dal lavoratore nel calcolo del conguaglio fiscale di fine anno (generalmente nella busta paga di dicembre) e nelle buste paga da gennaio a novembre, quando sono trattenute le addizioni.

Addizionali regionali e comunali nella Certificazione unica 2020

Nel punto 22 viene indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal lavoratore dipendente in base al reddito da lavoro dipendente dell'anno 2019. In particolare, il datore di lavoro nella busta paga di dicembre calcola l'importo dell'addizionale regionale e, laddove il rapporto di lavoro non sia finito al 31 dicembre 2019, ma continui nel 2020, trattiene l'addizionale regionale indicato nella Certificazione unica 2020, in undici rate da gennaio a novembre 2020. 

Nel punto 26 è indicato l’acconto addizionale regionale relativo all’anno d’imposta di riferimento della Certificazione unica (nel caso di Certificazione unica 2020, l’anno d’imposta è il 2019) già pagato nelle buste paga da gennaio a dicembre 2019. Tale importo va sottrarsi nel calcolo dell’addizionale comunale e quindi nel calcolo dell’importo del saldo di cui al punto 27.

Nel punto 27 è indicato il saldo dell’addizionale comunale che viene trattenuto nelle buste paga da gennaio a novembre 2020 (11 rate), al netto dell’acconto già versato, eventualmente indicato nella Certificazione unica dell’anno precedente nel punto 26.

Il punto 28 accoglie invece l’acconto dell’addizionale comunale da versare nelle buste paga da marzo a novembre 2019 (9 rate).

Le addizionali sono calcolate sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Credito bonus Irpef – 80 euro di Renzi

Il bonus di 80 euro di Renzi spetta nel 2019 da gennaio a dicembre in busta paga per un totale di 960 euro. Ovviamente la cifra di 960 euro riguarda coloro che hanno lavorato tutto l'anno (365 giorni). Mentre coloro che hanno lavorato un periodo inferiore, il calcolo del bonus Irpef dipende dal numero di giorni di detrazione spettante nel punto 6 nella sezione "Dati Fiscali" della Certificazione unica.

Perché la formula di calcolo del bonus Renzi è di 960 euro diviso 365 per il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente. Anche per questo i lavoratori nelle buste paga relative a mesi di 31 giorni (es. gennaio) si trovano un importo del bonus Renzi effettivamente erogato di 81,53 euro (che poi è pari a 960 /365 * 31), mentre nei mesi di 30 giorni (es. novembre) si trovano un'erogazione del bonus Renzi di 78,90 euro e a febbraio (28 giorni di calendario) che è di 73,64 euro.

Appurato che l'ammontare annuo del bonus Renzi è legato al numero di giorni di lavoro dipendente effettuati nell'anno d'imposta, va ricordato che i 960 euro si riducono per coloro che hanno un reddito imponibile fiscale da 24.600 a 26.600 euro. E coloro che hanno un reddito superiore a tale soglia, non hanno diritto al bonus Renzi.

Tornando a quanto indicato nella Certificazione Unica 2020, i lavoratori con meno di 24.600 euro di reddito imponibile fiscale (punto 1 – Redditi di lavoro dipendente e assimilati) avranno indicato “1” nel punto 391 – codice bonus, che indicata che il bonus Irpef è stato erogato.

Mentre nel punto 392 – Bonus erogato viene indicata la cifra di 960 euro, se il lavoratore ha lavorato tutto l’anno 2019 presso quel datore di lavoro ed ha percepito un reddito inferiore a 24.600 euro.

Ovviamente chi ha avuto diritto ad una cifra inferiore troverà la relativa cifra percepita nelle buste paga da gennaio a dicembre 2019 e il ricalcolo del bonus in sede di conguaglio fiscale.

Chi trova indicato “2” nel punto 391 vuol dire che il datore di lavoro non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef (meglio conosciuto come Bonus 80 euro Renzi) ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

Nel punto 392 – Bonus erogato va indicato l’importo del bonus Irpef che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel punto 393 – Bonus non erogato va indicato l’importo del bonus Irpef che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Per gli altri dati fiscali vediamo in seguito.

Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

La sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

A pagina 4 della Certificazione Unica 2020, ci sono dei degli ulteriori dati anagrafici, ossia i “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”. Nella Certificazione Unica, oltre ai dati del lavoratore, è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2019 sono stati fiscalmente a carico del sostituito (lavoratore, pensionato, ecc.), ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni fiscali.

Questa sezione è compilata in presenza di importi indicati nei punti 362 – Detrazioni per carichi di famiglia e 363 – Detrazioni per famiglie numerose. I codici sono “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilità). E’ importante anche il dato del numero dei mesi a carico, soprattutto per i familiari che producono un reddito superiore al consentito. Per maggiori informazioni vediamo lo status di familiare a carico.

Se la detrazione non spetta per l’intero anno, allora nella Certificazione unica sarà compilato per lo stesso figlio due distinti righi, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene indicato se si è usufruito della detrazione del cento per cento per figli a carico.

Questa sezione dei familiari a carico è compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Certificazione unica: codice fiscale coniuge non a carico. Negli anni scorsi era richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico, pertanto se il lavoratore ha ricevuto dalla propria azienda la richiesta del codice fiscale del coniuge è per questo motivo. Da alcuni anni però le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate riportano testualmente "Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico". Pertanto non rappresenta più un obbligo del sostituto d'imposta ma una facoltà.

Si precisa che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Detassazione straordinari e premi di risultato

Per i datori di lavoro e per i lavoratori vi è la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di straordinari e premi di risultato e tale possibilità è valsa anche per l'anno d'imposta 2019. Quindi è stato possibile erogare i premi di risultato detassati anche per l'anno d'imposta 2019, che è l'anno di riferimento della Certificazione unica 2020.

Somme erogate per premi di risultato: la normativa. Con l’articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è stato reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato, estendendo tale beneficio anche alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.

Limite di reddito di 80 mila euro. La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha modificato i requisiti di accesso alla predetta agevolazione e l’ammontare dei premi detassabili. Infatti l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 80.000.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è quella che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l’erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016.

Detassazione fino a 4.000 euro annui. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi, detto limite è elevabile a euro 4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione
del lavoro, secondo le modalità specificate dal Decreto. Si precisa che detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Con l’art.55 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, è stato previsto che anche in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta sui quali è possibile applicare la tassazione agevolata è pari a euro 3.000. La legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96 ha previsto la decorrenza della predetta norma a partire dal 24 aprile 2017.

Le somme erogate per premi di risultato, devono essere assoggettate fino al limite di 3.000 euro o 4.000 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti.

Se il lavoratore trova nel punto 571 – Codice il codice 1 vuol dire che ha avuto una detassazione con limite massimo di 3.000 euro; se viene indicato il codice 2 allora l'azienda ha applicato una detassazione fino a 4.000 euro perché nell'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali c'è stato il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, come previsto dalla norma.

Nei punti 572 e 592 viene indicato l’ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10 per cento.

Nei punti 573 e 593 viene indicato l’ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit.

Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 579, 592, 593 e 599 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 591.

Nel caso in cui la somma dei premi di risultato con codice 2 sia superiore o uguale a 3.000 euro, in quanto il sostituto ha provveduto ad un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (limite elevabile a 4.000 euro), devono essere compilati i soli punti da 571 a 581. In presenza di somme erogate per premi di risultato codificate sia con il codice 1 che con il codice 2, se la somma dei premi con il codice 2 è inferiore a 3.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 601 riportando per ciascun codice il relativo importo di premio erogato. In tal caso il limite massimo agevolabile è pari a 3000 euro.

Nei punti 576 e 586 va riportata l’imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull’importo indicato ai punti 572 e 582.

Le istruzioni chiariscono gli aspetti particolari connessi alle correzioni di operazioni a tassazione ordinaria; l'importo di premi non eccedenti i 3.000 euro o 4.000 euro tassati in modo ordinario devono essere esposti al punto 1 della CU 2020 ed anche nei punti 578 e 598.

Nei punti 578 e 588 non deve essere indicato l'importo eccedente il limite massimo tassato in modo ordinario (il dato è normalmente esposto a casella 1).

I premi percepiti in caso di precedenti rapporti di lavoro sono inseriti nella CU di conguaglio nei punti da 581 a 601.

La compilazione del rigo C4 del 730 precompilato proporrà la compilazione effettuata dal sostituto nel prospetto “Somme erogate per premi di risultato” della Certificazione Unica 2020.

Welfare aziendale nella Certificazione unica 2020

Dal 2016, e anche per l'anno d'imposta 2019, i premi di risultato percepiti in denaro scontano un'imposta sostitutiva del 10%; i premi percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non subiscono alcuna imposta (cfr. articolo 1, comma 184 della L. n. 208/2015).

Nella Certificazione unica 2020 sono annotati con evidenza i rimborsi effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), Tuir a seguito delle pratiche di “welfare aziendale”.

Dove si trovano i dati del Welfare aziendale nella Certificazione unica 2020. La sezione dove si può trovare le evidenze dei piani di Welfare aziendale è la sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – Art. 51 TUIR" a pagina 4 della Certificazione unica 2020, punti da 701 a 706 del modello.

La sezione viene compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, individuati dai sottoelencati codici, effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) e f-ter), del TUIR, indipendentemente dalla compilazione della sezione “somme erogate per premi di risultato”. Perché non è detto che il piano di Welfare aziendale sia combinato con la detassazione dei premi di risultato.

Dall'anno d'imposta 2018 sono state previste due sezioni, la prima “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la CU, la seconda “sezione altri sostituti”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nella ipotesi di operazioni di conguaglio di più CU.

La sezione va compilata riportando i dati relativi ai rimborsi di specifici oneri, l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto (punto 701) e l'importo rimborsato (punto 704); nel punto 702 deve essere indicato uno dei codici identificativi dell'onere rimborsato:

Nel punto 703 va indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Nel punto 704 va indicato l’ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.
Nell’ipotesi in cui si renda necessario indicare nella presente sezione situazioni riferite a più anni, a più tipologie di oneri, a più soggetti intestatari della spesa rimborsata, dovrà essere compilata più volte la presente sezione.

Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata (esempio figli o coniuge o altri familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, che sono destinatari di misure di Welfare aziendale).

Qualora la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.

Dati relativi al TFR nella Certificazione Unica

Un’altra sezione importante per i lavoratori dipendenti, e che è importantissimo controllare ogni anno, è quella relativa ai dati del TFR. La sezione, che è nella parte bassa a pagina 4 della Certificazione Unica 2020 è denominata “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata” ed è la sezione che risponde alle domande "dove si legge il TFR maturato sul CUD" . Vediamo quindi come vedere il TFR maturato sull'ex CUD, che ricordiamo non è più il CUD ma la Certificazione Unica.

La sezione oltre alle indennità di fine rapporto o il TFR, “ospita” tutte le prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata. Nella sezione vanno infatti indicati oltre ai dati relativi al TFR e le altre indennità equipollenti, anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative.

Approfondiamo ora come leggere il TFR nella Certificazione unica  2020.

Se il lavoratore ha ricevuto l’anticipazione del TFR oppure il pagamento del TFR in quanto è finito il rapporto di lavoro durante l’anno 2019, troverà la relativa somma indicata nel punto 801 – Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno. Gli eventuali acconti ricevuti negli anni precedenti saranno indicati nel punto 802. La detrazione del punto 803 è quella spettante in base a quanto stabilito dal decreto del 20 marzo 2008.

Se il lavoratore ha percepito il TFR o un anticipazione del TFR nell'anno 2019, troverà la cifra lorda percepita nel punto 801 della CU 2020. Il dato nel punto 801 CU 2020 non va indicato nel 730/2020. Così come tutti i dati del TFR, essendo a tassazione separata, non vanno dichiarati nel 730.

Nel punto 809 viene indicato l’’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Nel punto 810 viene l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive. Nei punti 811, 812 e 813 l’ammontare del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

Il TFR certificato dal datore di lavoro nei punti 809 e 810 rappresenta il proprio TFR accantonato al 31/12/2019. Si tratta di dati importanti in quanto consentono al lavoratore di conoscere quale l’importo del proprio TFR.

Nei contenziosi in materia di lavoro spesso il modello CUD, ora Certificazione Unica, è determinante: essendo una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, il TFR indicato, ad esempio, viene preso a riferimento dai giudici come un dato certo e quindi è molto più semplice ottenere un decreto ingiuntivo in caso di mancato pagamento del trattamento di fine rapporto.

Per poter controllare il corretto aggiornamento del TFR, che ricordiamo è progressivo nel suo importo anno dopo anno, attraverso le proprie buste paga dell’anno 2019, si può partire dal dato indicato nel modello Certificazione Unica 2020, poi se nelle buste paga da gennaio a dicembre 2019 c’è indicato il TFR maturato mese per mese, è possibile sommare il dato estrapolato dal punto 810 del modello di certificazione 2020, con i vari importi del TFR mensile da gennaio a dicembre 2019 (se nella busta paga c’è indicato l’imponibile TFR basta dividerlo per 13,5), e si confronta la somma ottenuta con l’importo certificato dal datore di lavoro nel punto 810 della Certificazione Unica 2020.

Dati previdenziali e assistenziali INPS

L’ultima pagina del modello di Certificazione Unica relativamente alla "Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", la stessa pagina del modello che indica i dati relativi al TFR, accoglie i “Dati previdenziali ed assistenziali Inps”.

Si tratta del riepilogo della posizione previdenziale del lavoratore o del collaboratore nell’arco dell’anno 2019. In questa sezione infatti deve essere indicati e certificati i dati previdenziali Inps contenuti nelle denunce individuali dei lavoratori dipendenti (uniemens trasmessi mensilmente all'Istituto per ogni lavoratore).

In questa sezione devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2019 ai collaboratori coordinati e continuativi o figure assimilate iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335.

In questa parte, per i lavoratori subordinati è possibile controllare il proprio imponibile previdenziale annuale dichiarato dal datore di lavoro all’Inps, che è utile al calcolo della propria pensione (punto 4). E’ possibile inoltre verificare l’ammontare dei contributi versata personalmente all’Inps, che sono stati trattenuti a proprio carico nelle buste paga (punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti).

Il punto 5 è relativo all’imponibile ai fini IVS. La sigla IVS sta per invalidità vecchiaia e superstiti. Questo campo è da compilare per i lavoratori iscritti al fondo quiescenza ex-Ipost, quindi relativo a questa gestione, negli altri casi non va compilato.

Il proprio imponibile previdenziale, indicato nel punto 4 è la somma della retribuzione lorda indicata in ogni busta paga dell'anno emessa dal datore di lavoro sostituto d'imposta. Rappresenta quindi la propria retribuzione annua lorda, ossia la propria RAL. Quest'ultima infatti è la somma annua dello stipendio lordo. La RAL comprende quindi la propria retribuzione sia al lordo delle imposte, che al lordo dei contributi previdenziali pagati a proprio carico. Quindi il punto 5 è una sorta di RAL indicata nell'ex CUD.

Il punto 7 o 8 indica l’ammontare dei mesi attribuiti presso l’Inps e che si possono verificare nel proprio estratto contributivo rilasciato dall’Inps. Nel caso di un numero di mesi inferiore all’anno, la X sul mese indica i mesi non lavorati.

Il modello accoglie per i dipendenti pubblici anche la sezione 2 relativa appunto all’Inps subordinati Gestione dipendenti pubblici ex-Inpdap.

Nel caso di lavoratori con collaborazioni coordinate e continuative, la sezione compilata sarà la sezione 3 – Inps Gestione Separata Parasubordinati.

Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2019, agli iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall’art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR, dall’art. 67 comma 1 lett. l) e chi se pur esente ai fini fiscali ha prodotto redditi per i quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di ricerca o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

Al punto 43 – Compensi corrisposti al parasubordinato – in questa sezione troviamo il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co.18, della L. n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2019 ad euro 102.543,00.

Sono considerate erogate nel 2019 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2020 ma relative all’anno 2019 così come previsto dall’ art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

Nel punto 44 – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell’anno 2019. Nel caso di collaborazioni coordinate e continuativa (cococo) l'aliquota Inps è del 34,23%.

Nel punto 45– Contributi a carico del collaboratore – qui viene indicato il il totale dei contributi trattenuti al lavoratore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o notula. Si tratta di 1/3 dell'aliquota del 34,23% trattenuta nella busta paga del collaboratore coordinato e continuativo (cococo).

Nel punto 46 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi effettivamente versati dall’azienda committente.

I punti 47 e 48 – Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIEMENS – riguardano le denunce dei compensi effettivamente erogate ai parasubordinati trasmesse con il flusso telematico UNIEMENS, come previsto dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

Da qualche anno il modello di Certificazione Unica 2020 si conclude con i dati assicurativi Inail quindi viene indicata anche la posizione assicurativa territoriale (PAT Inail del datore di lavoro).

Altri dati fiscali

Abbiamo già visto i dati fiscali più importanti relativi alla maggior parte dei lavoratori dipendenti, quindi come viene in generale calcolata l’imposizione fiscale. Ma la sezione a pagina 2 della Certificazione Unica comprende anche tutta un’altra serie di dati fiscali, che ora sommariamente vediamo.

Acconti 2019 dichiarante e coniuge. I punti da 121 a 133 accolgono gli acconti 2019 del dichiarante. Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 121, 122, 123, 124 e 125 sono indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF, dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF nonché della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione.

Nei punti da 321 a 333 gli acconti 2019 coniuge, nel caso in cui il sostituto (datore di lavoro o Inps) presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito (dipendente o pensionato).

Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 64, 74, 84, e 94 – crediti non rimborsati da assistenza fiscale 730/2019 dichiarante vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale all’IRPEF, di addizionale comunale all’IRPEF nonché il credito di cedolare secca riferiti al sostituito e relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 263, 273, 283 e 293 vanno indicati gli stessi dati ma riferibili ai crediti non rimborsati del coniuge.

Ulteriori punti importanti sono i punti da 341 a 352 relativi agli oneri detraibili. Va indicato il codice e l’importo relativo all’onere detraibile, per il quale spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, e del 26%.

Oltre agli oneri detraibili di cui ai punti da 341 a 352 del modello, i punti da 431 a 444 ospitano tutti gli Oneri deducibili dal reddito complessivo. Questi oneri riducono l’imponibile fiscale di cui al punto 1. Infatti nel punto 431 va indicato il “totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1,3,4,5, mentre nel punto 440 quelli non esclusi.

Previdenza complementare nella Certificazione unica 2020

Nei punti da 411 a 423 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare. Il punto 411 viene compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale.

Nel punto 412 va indicato l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, dedotto dai punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Nel punto 413 va indicato l’importo dei contributi e premi non dedotto dai citati punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Nel punto 415 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare. I punti da 416 a 420 riguardano i contributi di previdenza complementare lavoratori di prima occupazione, mentre i punti da 421 a 423 i contributi previdenza complementare per familiari a carico.

Oneri deducibili nella Certificazione unica 2020

Nel punto 431 “Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 3, 4 e 5” sono indicati il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 evidenziati nel punto 412. Sono altresì indicate le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie che non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1, 3, 4 e 5. E le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

Altri dati: Reddito frontalieri nella Certificazione unica 2020

Nel punto 455 va indicato l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente da contratto a tempo indeterminato corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente (euro 7.500,00). Nel caso di un contratto a tempo determinato (o contratto a termine) il punto compilato è il punto 456.

Altri dati – Pensione orfani

Con riferimento alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, l’art. 1, comma 249 della legge 232 dell’11 dicembre 2016 ha previsto la loro concorrenza al reddito complessivo per l’importo eccedente euro 1.000. Pertanto nel punto 457 va riportato l’importo di tali pensioni al lordo della quota esente percepito dagli orfani residenti in comuni non Campione d’Italia.

Nel punto 458 per il personale di bordo imbarcato, va indicato il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d’imposta.

Nel punto 459 va indicato l’importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d’imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti 362, 367 e 369. Nel punto 461 va indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all’art. 13 comma 3 del TUIR.

Altri dati: Redditi esenti nella CU 2020 (docenti e ricercatori)

Si tratta di una sezione importante perché nei punti da 462 a 465 della CU 2020 vi sono i redditi esenti da imposizione fiscale da parte di docenti e ricercatori.

Nel punto 462 va indicato il codice 1 neel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009.

Nel punto 463 viene indicato l'ammontare corrispondente al codice esposto nel punto 462.

Il punto 464 della CU 2020 indica i codici (ex punto 468 cu 2019) e in particolare ecco l'elenco codici:

Incapienza in sede di conguaglio

I punti 469 e 471 devono essere utilizzati in caso di incapienza delle retribuzioni, erogate fino a febbraio 2020, a subire il prelievo delle ritenute conseguenti alle operazioni di conguaglio di fine anno. In particolare, nel punto 469 va indicato l’importo dell’IRPEF che il sostituito ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno (28 febbraio).

Nel punto 470 viene indicato l’importo dell’Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2019 a causa di incapienza in sede di conguaglio.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta CU 2020

Questa sezione è compilata quando ci sono i seguenti redditi:

Nei punti da 484 a 495 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate.

Arretrati in busta paga nella Certificazione unica 2020

Compensi relativi agli anni precedenti.  Nei punti da 511 a 518 vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese. Si tratta degli arretrati anni precedenti percepiti dal lavoratore in busta paga.

Conguagli in caso di redditi erogati da altri sostituti

Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti. Qualora i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella certificazione unica, dovrà essere compilata questa sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto. E’ il caso in cui il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro nell’anno con due datori di lavoro diversi e chiede all’ultimo datore di lavoro, con il quale ha il rapporto di lavoro in corso, di considerare nel conguaglio fiscale di fine anno 2019 anche i redditi percepiti dall’altro datore di lavoro precedente.

Nei punti da 531 a 535 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e/o 5).

Queste modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora:

Nei punti da 536 a 566, vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto (quindi ciascun datore di lavoro nell’anno 2019). Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti devono essere utilizzati più moduli, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto nei punti da 536 a 566.

Cosa sono le annotazioni

Le annotazioni sono le informazioni che il sostituto è obbligato a dare al contribuente. E le annotazioni risultano contrassegnate, nelle istruzioni, da un codice alfabetico. Per ciascuna informazione il sostituto dovrà riportare nelle annotazioni la descrizione desumibile dalla tabella C posta in appendice alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate con il corrispondente codice.

I codici delle annotazioni della tabella C delle istruzioni della Certificazione unica 2020 fornite dall'Agenzia delle Entrate non vanno utilizzate relativamente ai redditi di lavoro autonomo. Resta fermo l’utilizzo dello spazio riservato alle annotazioni per qualsiasi altra informazione che il sostituto intenda fornire al sostituito.

Nel caso in cui il sostituto rilasci una certificazione unica diversa da quella inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

Elenco annotazioni CU 2020

Ecco l'elenco delle annotazioni della Certificazione unica 2020 e cosa significano:

A cosa serve la certificazione Unica

Ora è bene chiarire al lavoratore, al pensionato o al contribuente che ha ricevuto la Certificazione Unica 2020 quale è l’utilizzo della certificazione.

Esonero dalla dichiarazione dei redditi

Va subito detto che il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché, siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.

Alle stesse condizioni è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.

Quando conviene presentare il 730/2020

Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi qualora, ad esempio, nell’anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un’assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 444 della certificazione). In sostanza, in presenza delle detrazioni fiscali per spese da dichiarare nel quadro E del modello 730, al contribuente conviene comunque presentare la dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla presente certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Quando è obbligatorio presentare il Modello Redditi 2020

Coloro che hanno ricevuto la Certificazione Unica 2020 devono, in ogni caso, presentare:

– se hanno percepito nel 2019 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

– se hanno percepito nel 2019 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

– se nel 2019 hanno realizzato minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate;

– se nel 2019 hanno realizzato plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate ovvero intendono effettuare compensazioni;

– se nel 2019 hanno realizzato altri redditi diversi di natura finanziaria per determinare e versare l’imposta sostitutiva dovuta;

Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo. Quindi se ha ricevuto due Certificazione Unica 2020, una come dipendente e l'altra come autonomo.

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Dopo aver ampiamente trattato tutte le sezioni della Certificazione unica 2020 riguardante i lavoratori dipendenti, i collaboratori ed i pensionati, occupiamoci ora della certificazione del lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ossia la Certificazione unica 2020 lavoratori autonomi.

Da qualche anno infatti l'ex modello CUD, che ora prende il nome di Certificazione unica interessa la certificazione anche dei compensi erogati ai lavoratori autonomi.

Redditi dichiarati nella Certificazione lavoro autonomo 2020

Nello specifico, la sezione "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", secondo quando indicato nelle istruzioni del modello di Certificazione Unica 2020, va utilizzata per indicare:

Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR).

Relativamente ai compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche) non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Come viene compilata la certificazione dei redditi di lavoro autonomo. La prima cosa da dire è che in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

Causali CU 2020: elenco completo

Vediamo ora le tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2020.

Nella sezione "Dati relativi alle somme erogate" la prima cosa che viene indicata è la "Tipologia reddituale" che viene comunicata tramite una "Causale" secondo il seguente elenco di causali (le quali sono da indicare nel modello di dichiarazione dei redditi):

Nella sezione "Dati relativi alle somme erogate" come abbiamo detto viene indicata è la "Tipologia reddituale" che viene comunicata tramite una "Causale", secondo il seguente elenco di causali che riguarda "Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2020 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva":

Dati fiscali

Chiarito cosa vuol dire ogni singolo codice della causale indicata come "Tipologia reddituale" andiamo ora a vedere cosa significano i dati fiscali e previdenziali del modello.

Nella sezione 2 – Anno va indicato l'anno di erogazione del compenso. Nella maggior parte dei casi è il 2019 ovviamente, trattando di Certificazione unica 2020.

Cosa sono le anticipazioni. Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codici “G”, “H” ed “I” riportare nel punto 2, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione e per le anticipazioni, l’anno 2019, barrando la casella di cui al punto 3. Nei punti 18 e 19 riportare invece l’eventuale ammontare, rispettivamente, delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA eventualmente dovuta. Il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato.

In relazione alle somme individuate dal codice “N” del punto 1, quindi indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spese e compensi erogati, devono essere ricomprese nell’importo da esporre nel punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 69, comma 2, del TUIR) che devono essere inoltre riportate nel successivo punto 7. Tali modalità devono essere eseguite anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000,00.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (ex regime dei minimi) nel punto 4 va altresì indicato l’intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014 deve essere riportato nel punto 4 l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7.

Il punto 5 – Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale riguarda coloro che hanno prodotto reddito all'estero e questo punto interessa le convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione fiscale.

Nel punto 6 – Codice va indicato il codice delle "Altre somme non soggette a ritenuta" di cui al punto 7. In questi punti vanno indicate tutte quelle somme erogate al lavoratore autonomo, anche relativamente alle provvigioni e redditi diversi, che sono state escluse dalla base imponibile per il calcolo della ritenuta a titolo di acconto. Ad esempio, le spese anticipate per conto del cliente o la deduzione forfettaria delle spese del 15%, vanno indicate nel punto 7 con il codice 6 nel punto 6.

Il punto 8 evidenzia l'imponibile, che è poi la differenza tra il punto 4 e le somme non incluse nell'imponibile indicate dal punto 5 al punto 7. Chiaramente se al lavoratore autonomo è stato erogato un compenso interamente imponibile nella Certificazione unica 2020 al punto 4 – Ammontare lordo corrisposto e nel punto 8 – imponibile ci sarà indicata la stessa cifra.

Il punto 9 – Ritenute a titolo di acconto contiene l'ammontare delle ritenute operate nell'anno al lavoratore autonomo (generalmente ritenuta d'acconto del 20%).

Se ad esempio ad un professionista è stato erogato un compenso lordo annuo complessivo di 1.000 euro, nel punto 4 e 8 si troverà la cifra di 1.000 euro e nel punto 9 il 20%, ossia 200 euro, di ritenute d'acconto versate su quel compenso.

Nel punto 10 vanno evidenziate le "Ritenute a titolo d'imposta", così come nel punto 11 vanno indicate le "Ritenute sospese" a seguito di eventi eccezionali.

Nel punto 14 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 12 e 13.

Nei punti 15 e 16 da compilare solo nel caso in cui nel punto 1 è indicato il codice “N”, va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuto rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta.

Nel punto 17 va indicato l’ammontare dell’addizionale comunale all’Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nei precedenti punti 15 e 16.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura (Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004) da indicare nel successivo punto 20.

Il punto 21 deve essere compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici “X “o “Y”, indicando l’importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

Per quanto riguarda i Dati previdenziali, si tratta di una sezione che riguarda i medici, i pediatri e gli infermieri: nel punto 29 si trova il codice fiscale dell’Ente previdenziale ((codice O per ENPAM Medico di assistenza primaria, codice P per Pediatra di libera scelta, codice Q per Medico specialista esterno, codice U per ENPAPI Infermieri prestatori d’opera occasionali), nel punto 30 c'è la Denominazione Ente previdenziale e nel punto 32 c'è codice dell’Azienda eventualmente attribuito dall’Ente previdenziale. Nel punto 33 – Categoria, infine la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente.

La Certificazione Unica 2020 relativamente al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi si conclude con due sezioni riguardanti le "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi" e le "Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità ed interessi".

Certificazione redditi – Locazioni brevi 2020

Con l’articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi.

Quali sono le locazioni brevi. Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

Ritenuta del 21% sulle locazioni brevi nella Certificazione unica 2020

Al comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. 50/2017 è previsto che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici (esempio Airbnb), qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Tale ritenuta è versata per assicurare il contrasto all'evasione fiscale.

Compilazione Certificazione Redditi – Locazioni brevi

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata. Solo in questo caso viene compilato il punto 1 – N. contratti di locazione.

In ogni caso per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.

Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta (2017 e 2018 ovvero 2018 e 2019) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.

Il punto 2 – Unità immobiliare intera viene barrato se si tratta di locazione breve relativa all'unità immobiliare intera. Nel caso di unità immobiliare parziale viene compilato il punto 3 – Unità immobiliare parziale.

Nel punto 4 riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2018 che il 2019 e il pagamento è stato effettuato nel 2019 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2018 e l’importo di competenza del 2019.

Qualora il contratto di locazione ricada in un periodo che ha ricompreso sia il 2019 che il 2020 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2019, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2019 e l’importo di competenza del 2020.

I punti da 6 a 13 accolgono il Comune, la Provincia, il codice del Comune, la via, piazza o tipologia di indirizzo, l'indirizzo, il numero civico, la scala e l'interno relativo all'immobile oggetto della locazione breve.

Nel punto 14 viene indicato l'importo del corrispettivo percepito e nel punto 15 la relativa ritenuta del 21% versata dal sostituto d'imposta.

L'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 14. Nel punto 15 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 115, 215, 315 e 415.

Nel punto 16 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell’unità immobiliare locata.

Principio di cassa Locazioni brevi

Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica. Il principio di cassa vuol dire che conta l'anno e quindi la specifica data di percezione del canone di locazione breve.

I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui è barrato il punto 16 riportare nel punto 4 sempre il valore 2019.

Esempi di compilazione con criterio di cassa e competenza

Esempio 1

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 20 dicembre 2019 dal locatore proprietario dell’unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020. In questo caso il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza. Nel caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata:

Primo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2019)

Secondo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2020):

Esempio 2

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 20 dicembre 2019 dal locatore non proprietario dell’unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020. Questa è l’ipotesi di contratto di sublocazione o di comodato, per i quali la norma ha previsto per i relativi corrispettivi l’inquadramento a redditi diversi. Pertanto, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di cassa. In tal caso la compilazione sarà la seguente:

In caso di locatore non proprietario dell’unità immobiliare evidenziato con la barratura del punto 16, nella compilazione della presente sezione sarà possibile riportare solo l’anno 2019 al punto 4.

Esempio 3

Corrispettivo di 2.000 euro percepito il 13 gennaio 2019 dal locatore proprietario dell’unità immobiliare relativamente ad un contratto di locazione breve di 20 gg dal 24 dicembre 2018 al 12 gennaio 2019. In questo caso il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza. Nel caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata.

Primo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2018)

Secondo rigo (riguardante la parte di locazione relativa al 2019):

Il punto “durata del contratto nell’anno di riferimento ” deve essere sempre compilato. In caso di esposizione dei dati in forma aggregata, i giorni da riportare nel presente punto devono essere conteggiati considerando una sola volta i periodi coincidenti.

I punti da 101 a 116, da 201 a 216, da 301 a 316 e da 401 a 416 devono essere compilati in analogia alle istruzioni fornite nei punti a 1 a 16.