Indennità lavoratori domestici: due bonus di 500 euro per colf e badanti
Il Decreto Rilancio riconosce una indennità per colf, badanti e lavoratori domestici, un bonus di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020. Il bonus di 1.000 euro complessivi spetta spetta ai lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. Il bonus non spetta ai titolari di reddito di emergenza, di reddito di cittadinanza ed ai titolari di pensione. Sono inoltre esclusi dal bonus di 1000 euro i lavoratori domestici conviventi del datore di lavoro. Vediamo cosa prevede il Decreto rilancio e come presentare la domanda per indennità per lavoratori domestici sul sito Inps.
by Antonio BarbatoIl Decreto Rilancio, cioè il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, emanato dal Governo per far fronte alla fase 2 del Coronavirus, e quindi affrontare la fase di ripartenza e di rilancio, appunto, dell’Italia dopo l’emergenza Covid-19 ha riconosciuto una indennità per lavoratori domestici: un doppio bonus mensile di 500 euro per colf e badanti, lavoratori domestici per i mesi di aprile e maggio 2020.
Il Bonus di 1.000 euro complessivi per lavoratori domestici per Covid-19 sarà erogato dall’INPS previa presentazione di apposita domanda.
La misura denominata “Indennità per i lavoratori domestici” spetta sempreché il lavoratore domestico abbia alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Il bonus di 1.000 euro per i lavoratori domestici non concorre alla formazione del reddito.
Approfondiamo la normativa, i requisiti, come presentare domanda ed eventualmente i casi di esclusione.
sommario
Normativa indennità per lavoratori domestici
L’art. 85 del Decreto Legge n. 34 del 2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio ,in tema di “Indennità per i lavoratori domestici” istituisce appunto un’indennità di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori domestici. Nello specifico la norma stabilisce che:
“Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro”.
L’art. 85 del D. L. n. 34/2020 continua stabilendo cause di incumulabilità e cause di esclusione dal beneficio del bonus per i lavoratori domestici e ai commi 3 e 4 stabilisce quanto segue:
“3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime..
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020. 4.
L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico”.
L'indennità non concorre alla formazione del reddito, di conseguenza in dichiarazione dei redditi non sarà cumulata con gli altri redditi del lavoratore domestico beneficiario e quindi non sarà oggetto di tassazione.
Al comma 5, invece, l’art. 85 detta le indicazioni più operative per poter godere del bonus lavoratori domestici per Covid-19: “L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2008, n. 288.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.
A chi spetta: requisiti bonus 1000 euro colf e badanti
L’art. 85 del Decreto Rilancio emanato dal Governo, ha quindi introdotto un’indennità di 500 euro mensili per aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici. Tale indennità spetta ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
L’indennità è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Quindi alla fine il lavoratore domestico avrà un’indennità totale di 1000 euro.
Tale indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.
Quindi per poter godere del beneficio di 500 euro mensili per due mesi, i lavoratori domestici devono:
- avere uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali dalla data del 23 febbraio 2020;
- non essere conviventi con il datore di lavoro.
Da ciò si evince quindi che colf, badanti, regolarmente assunti con contratto qualora convivano con il datore di lavoro sono esclusi dal bonus per i lavoratori domestici.
A chi non spetta l'indennità lavoratori domestici
Oltre a tutti i lavoratori domestici privi di un contratto di lavoro, l'indennità per lavoratori domestici non spetta anche quando si è in presenza di casi di incumulabilità e casi di esclusione. Vediamoli.
Bonus colf e badanti: casi di incumulabilità
Il Decreto Rilancio stabilisce casi di incumulabilità tra le indennità che in questo periodo si sono succedute a seguito dei vari decreti emanati a causa dell’emergenza Coronavirus.
Nello specifico, l’art. 85 al comma 3 del Decreto Rilancio stabilisce che: “L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103”.
Quindi, il bonus di 1000 euro per i lavoratori domestici è non è cumulabile con:
- l’indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Art. 27 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l’indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago – Art. 28 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l’indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Art. 29 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l’indennità lavoratori del settore agricolo – Art. 30 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l’indennità lavoratori dello spettacolo – Art. 38 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 – Art. 44 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- le Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 84 D.L. Rilancio.
Inoltre l'indennità non spetta per i soggetti di cui all'art. 103 del decreto Rilancio, cioè per quei lavoratori per i quali è prevista l'emersione dei rapporti di lavoro.
Indennità lavoratori domestici: casi di esclusione
Oltre ai casi di incumulabilità, ci sono anche dei casi in cui l’indennità lavoratori autonomi non spetta per cause di esclusione dei soggetti dal beneficio.
Come abbiamo detto sin dall’inizio, sono esclusi dall’indennità i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro, per intenderci ad esempio la badante che vive con l’anziana che assiste, la colf che vive con la famiglia che l’ha assunta, la baby-sitter che vive con la famiglia del bambino che accudisce.
L’indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime.
Quindi, ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari che già percepivano il reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento (l’ammontare dell’importo del reddito di cittadinanza), risulti inferiore a quello delle indennità per i lavoratori domestici, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
Inoltre, l’indennità lavoratori domestici prevista all’art. 85 del Decreto rilancio non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Domanda per indennità lavoratori domestici
L’indennità per i lavoratori domestici sarò erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020.
Quindi il bonus non sarà erogato direttamente, ma per godere del Bonus lavoratori domestici sarà necessario presentare domanda presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
I 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio 2020 saranno erogati in un’unica soluzione dall’INPS, quindi il lavoratore domestico che avrà diritto al bonus si vedrà erogare 1000 euro complessivi per entrambi i mesi.
Modalità presentazione domanda sul sito Inps
A disciplinare le modalità è il messaggio Inps n. 2184 del 26 maggio 2020.
L’accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito www.inps.it. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS.
Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
Oppure richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell’Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva chiamata da parte del Contact Center per la verifica dei dati, è invitato ad attendere il ricontatto. Se il ricontatto non dovesse avvenire entro 2-3 giorni, l’interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Si fa presente che non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”.
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.
Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, in deroga all’articolo 4 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, n. 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), del D.L. n. 18/2020).
Come compilare la domanda
Nella pagina web del sito INPS nella quale può essere presentata la domanda on line, saranno mostrati all’utente i suoi dati anagrafici essenziali, necessari alla istruttoria della richiesta. I dati sono ricavati, laddove disponibili, dagli archivi dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche. Nel caso l’utente trovi in questi dati delle inesattezze, li dovrà aggiornare accedendo all’apposita area “Anagrafica” presente in “MyINPS”. L’aggiornamento non è possibile dalla pagina della domanda on line di indennità destinata ai lavoratori domestici.
Il richiedente dovrà quindi dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;
- di non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (sarebbero le indennità per lavoratori autonomi);
- di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;
- di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
- di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Pagamento: IBAN, accredito libretto postale o bonifico domiciliato
Inoltre, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.
Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità ed il titolare del conto associato all'IBAN comunicato.
Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione.
L’invio della domanda potrà essere effettuato, attraverso il tasto “salva e invia”, solo dopo aver dichiarato di avere preso visione della informativa sulla privacy e aver accettato il trattamento dei dati personali per le finalità di istruttoria della domanda. Il consenso è indispensabile all'Istituto per poter procedere alla successiva fase di istruttoria della domanda.
Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate nei sistemi informativi dell'Istituto, il richiedente risulti irreperibile, per accedere al beneficio sarà necessario provvedere alla regolarizzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Comune presso cui si risiede.
Ricevuta presentazione domanda e identificativo univoco
Dopo che l’utente ha presentato la domanda di indennità on line, gli sarà rilasciata una ricevuta, che non contiene ancora la protocollazione della domanda, ma un primo identificativo univoco. La ricevuta della domanda protocollata potrà essere scaricata successivamente dal sito INPS, nella medesima sezione dove si è presentata la domanda. La domanda verrà messa comunque subito in lavorazione, anche in assenza della protocollazione.
Della avvenuta protocollazione verrà data informativa agli utenti tramite un messaggio inviato ai recapiti telematici (SMS/e-mail) comunicati all’INPS in sede di richiesta del PIN. A questi recapiti potranno essere inviate anche ulteriori informazioni riguardanti lo stato di lavorazione della domanda.
Consultazione domanda presentata
Oltre alla funzione "Presentazione domanda", sul portale web dell’INPS, è possibile accedere alla funzione "Consultazione stato pratica e pagamenti" per visualizzare lo stato della domanda presentata, e scaricare la ricevuta.
A tal riguardo, si precisa che la funzione di ristampa non è disponibile per le domande in stato di bozza. Per le domande presentate, ma non ancora protocollate, sarà possibile ristampare la ricevuta di presentazione (senza numero di protocollo).
Inoltre, è possibile sul portale web dell’INPS variare i dati di pagamento, modificando le scelte fatte riguardo le modalità di accredito dell’indennità. Questa funzione sarà attiva fintanto che non sia stato avviato il processo di emissione del pagamento.
Verifica Inps dei dati autodichiarati
L’INPS procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’inosservanza comporterà l’improcedibilità della domanda e, nel caso in cui sia già stato emesso il provvedimento e il relativo pagamento, la revoca/decadenza del beneficio, con recupero dell’eventuale indebito in caso di dichiarazioni false o mendaci (articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000).