Decreto Rilancio. Dalla Fofi richiesta di chiarimento su esenzione Iva per disinfettanti mani e altri prodotti
In una richiesta di chiarimento inviata dalla Fofi all'Agenzia delle Entrate, al Ministero della Salute ed al Ministero dello Sviluppo Economico, si spiega che la categoria detergenti disinfettanti per mani "di fatto non esiste poiché con il termine 'disinfettante' si indica un prodotto che, per qualificarsi tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico, mentre i prodotti detergenti, nell’ambito della loro funzione, possono anche esplicare azione igienizzante". Chiesti chiarimenti anche per riduzione Iva su mascherine, soluzione idroalcolica, termometri e provette sterili.
- La voce “detergenti disinfettanti per mani” si riferisce ad una "categoria di prodotti, di fatto inesistente, poiché con il termine 'disinfettante' si indica un prodotto che, per qualificarsi tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC), mentre i prodotti detergenti, nell’ambito della loro funzione, possono anche esplicare azione igienizzante, come meglio chiarito dal Ministero della Salute nella nota del 20 febbraio 2019".
Questa solo una delle richieste di chiarimento inviate dalla Fofi all'Agenzia delle Entrate, al Ministero della Salute ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
La Fofi chiede, pertanto, se oltre ai “disinfettanti”, registrati come PMC, siano soggetti ad esenzione/riduzione Iva anche i prodotti “detergenti” per le mani, non disinfettanti, (inquadrabili come gel o soluzioni igienizzanti) ed in particolare "se si debba fare riferimento alla presenza di alcol in tali prodotti ed eventualmente se ci sia una percentuale minima da rispettare".
Inoltre, si chiedono delucidazioni anche per le seguenti ulteriori voci:
• Mascherine: si chiede se rientrino in esenzione/riduzione IVA anche le mascherine chirurgiche parificate dall’Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020 e le FFP2 e FFP3 parificate dall’Inail ex art. 15, comma 3, del citato D.L. 18/2020.
• Soluzione idroalcolica in litri: si chiede se rientrino in tale esenzione/riduzione anche i sottomultipli allestiti in forma galenica in farmacia.
• Strumentazione per diagnostica per Covid-19: si chiede se in tale voce rientrino anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri).
• Termometri: si chiede se siano compresi tutti i termometri per la rilevazione delle temperatura corporea, inclusi i termoscanner.
• Provette sterili: si chiede se in tale voce rientrino anche i barattolini sterili per la raccolta delle urine.