Certificato di guarigione dal Covid non spetta al medico di famiglia
- Gentile Direttore,
notevoli responsabilità potrebbero derivare al MMG all’esaudimento della richiesta da parte di Aziende, pubbliche e private, di certificare l’avvenuta guarigione da Covid‐19 di un lavoratore dopo ricovero ospedaliero o quarantena domiciliare. A scopo preventivo al sanitario è stata data la facoltà di certificare l’astensione dal lavoro, in modalità telematica INPS con Cod. V07, di soggetti in situazione di handicap grave od affetti da patologie croniche determinanti fragilità e maggior rischio d’infezione da virus SarCoV‐2 sino al 30 aprile 2020 (DL n. 18/2020, art. 26), termine prorogato al 31 luglio 2020 (DL n. 34/2020, art. 74) solo per tre patologie della primitiva lunga serie.
Al contrario, nessuna norma autorizza il MMG a certificare la guarigione di soggetti con pregresso Covid‐ 19 ancor più se a fini di riammissione al lavoro al pari della procedura di malattia Inps telematica che non prevede la certificazione di guarigione al termine della prognosi dovendosi intendere, allo stesso periodo, la fine della malattia che ha impedito il lavoro ma non l’idoneità alla sua ripresa. Il D.Lvo n. 81/08 obbliga il medico competente aziendale alla sorveglianza sanitaria ed a visitare il lavoratore in casi particolari e solo in presenza di lavorazioni a rischio (assunzione, a scadenza periodica, malattia superiore a 60 giorni, cambio mansione, fine rapporto, a richiesta del lavoratore o del datore di lavoro).
Per l’emergenza Covid‐19 si è aggiunta un'altra condizione dettata dalla circolare del Ministero della Salute (0014915‐29/04/2020‐DGPRE‐DRPRE‐P): “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS‐ CoV‐2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” che, al penultimo capoverso, recita: “Pertanto, il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID‐19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e‐ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione ‐ anche per valutare profili specifici di rischiosità ‐ indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.
Ne consegue che il MMG non deve certificare nessuna guarigione da Covid‐19 per la riassunzione al lavoro per due motivi:
1) atto medico mai stato di propria competenza;
2) la malattia, ancora soggetta a studi clinici, ha caratteristiche tali da ignorare se, alla negativizzazione di due tamponi consecutivi, abbia lasciato reliquati nei distretti colpiti ed in quale misura.
Lo stesso dicasi per piccole aziende, o per gli studi medici, con esiguo personale: al datore di lavoro o al responsabile di studio deve pervenire la sola nota del Dipartimento di prevenzione territoriale di negatività di due tamponi consecutivi; sulla idoneità lavorativa del lavoratore deve pronunciarsi il medico competente nominato dal datore di lavoro o dal responsabile di studio qualora trattasi di lavorazione a rischio preventivamente valutata. In caso di lavorazione non a rischio il dipendente può riprendere l’attività senza ulteriore certificazione.
Dott. Florindo Lalla
Specialista in medicina legale
già MMG Segretario TDMe Abruzzo