La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

by

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è un documento con il quale è possibile attestare tutte le qualità personali, le situazioni e i fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza. Essa può essere resa per quelle situazioni che non possono essere oggetto di autocertificazione. Al pari dell’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di servizi pubblici. I privati e i tribunali possono riceverla ma non devono necessariamente accettarla.

La dichiarazione sostitutiva di che trattasi, va fatta in carta libera e presentata con firma autenticata, con applicazione della marca da bollo richiesta. L’autentica non è invece necessaria se la dichiarazione è collegata a una domanda. In tal caso, va firmata dinanzi al dipendente addetto a riceverla o inviata per posta o via fax unitamente al documento di identità. Essa, quindi, si può inviare per posta o tramite un terzo e non è indispensabile recarsi personalmente presso l’ufficio al quale è indirizzata.

Rifiuto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il pubblico ufficiale che rifiuta di ricevere la dichiarazione sostitutiva di notorietà o l’autocertificazione, nonostante sussistano i requisiti di legge per accettarla, commette il reato di cui all’art. 328 c.p.. Trattasi del reato di rifiuto (omissione) di atti d’ufficio. Il tutto, tenuto conto che l’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l’Autorità Giudiziaria. Anche gli stranieri possono presentare le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

In proposto, tuttavia, occorre distinguere l’ipotesi in cui la dichiarazione viene presentata da cittadini della Comunità Europea da quella in cui viene presentata da cittadini extracomunitari. Nel primo caso, si applicano le stesse modalità previste per I cittadini italiani. Per I cittadini extracomunitari residenti in Italia, invece, vale una regola diversa. Essi, infatti, possono autocertificare solo i dati e i fatti verificabili presso soggetti pubblici e privati italiani.