Autocertificazione: quando possibile usarla?

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Atto notorio, dichiarazione sostitutiva e autocertificazione, sono atti dotati di una certa similitudine e pertanto vengono spesso confusi tra di loro. Per cominciare, l’atto notorio è un atto pubblico con il quale una persona, alla presenza di due o più testimoni, rende una dichiarazione su uno o più fatti notoriamente conosciuti. L’atto notorio fa prova legale sulla provenienza dal dichiarante e su quanto fatto o dichiarato davanti al funzionario pubblico o al privato esercente una pubblica funzione che lo riceve.

Non fa, invece, prova legale in punto di contenuti delle dichiarazioni rese. Nel nostro ordinamento l’atto notorio può essere ricevuto: dal cancelliere o dal notaio, in presenza di almeno due testimoni. In alcuni casi, può essere ricevuto solo dal Presidente del Tribunale o, per delega di questo, dal Cancelliere.

L’autocertificazione

L’autocertificazione consiste, invece, in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità. Essa ha il fine si sostituire i certificati richiesti dalle pubbliche amministrazione e dai gestori di pubblici servizi. L’autocertificazione può essere usata per dichiarare determinati fatti, stati o qualità personali.

Più specificatamente, è possibile autocertificare:

1) dati anagrafici e di stato civile quali: nascita, residenza, cittadinanza, maternità o paternità, stato di famiglia, godimento dei diritti politici, etc.

2) Titoli di studio e qualifiche professionali, quali: diploma, laurea, esami sostenuti, titoli di specializzazione o abilitazione, etc.

3) Posizione giuridica, quali: tutela, rappresentanza legale, etc.

4) Situazione economica, fiscale e reddituale, quali: reddito, codice fiscale, Partita Iva, etc. E’ possibile, poi, autocertificare: l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla P.A., stato di disoccupazione, qualità di studente, qualità di pensionato e categoria di pensione.

Inoltre, ancora: la qualità di casalinga, posizione circa gli obblighi militari, iscrizione ad associazioni o formazioni sociali. L’autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, I gestori di servizi pubblici quali: Poste, Enel, Telecom e i privati che lo consentono. Così come i privati, anche i Tribunali non sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. L’autocertificazione va redatta in carta semplice, compilando i moduli scaricabili o disponibili presso gli uffici di riferimento. Inoltre, la si può anche predisporre liberamente. La dichiarazione va poi firmata dall’interessato.

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