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Bonus vacanze: da quando parte, calcolo, scadenza e tutto quello che c’è da sapere

In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate proviamo ad evidenziare quali sono i principali aspetti da chiarire per il bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio

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Il decreto Rilancio ha istituito il bonus vacanze da spendere in Italia, e gli italiani stanno rispondendo cominciando a pianificare qualche giorno di ferie nel bel paese contattando le varie strutture ricettive per avere informazioni più dettagliate in merito. Il più delle volte, tuttavia, la risposta ricevuta è che bisogna attendere ancora poiché c’è la norma ma non ci sono ancora le modalità attuative (per le quali si attende il solito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).

Il beneficio, si ricorda, è stato istituito con l’art. 176 del menzionato decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), al fine di favorire la ripresa del settore turismo nel nostro territorio dopo il periodo di crisi legato al Covid-19. Si concretizza in uno sconto dell’80% sulla fattura in sede di pagamento del soggiorno e per il restante 20% in una detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2020.

Già sotto questo aspetto bisognerebbe capire da un lato se lo sconto è, comunque, soggetto al consenso della struttura (la norma, infatti, dice che deve esserci “l’intesa del fornitore”). Ci si chiede, quindi, cosa succede se paradossalmente tutte le strutture o la maggior parte si rifiutassero di applicare la scontistica avendo bisogno di liquidità immediata (la struttura recupera lo sconto tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con possibilità di cedere il credito stesso). Dall’altro lato ci si chiede anche che fine farà il 20% utilizzabile sotto forma di detrazione fiscale nel caso, invece, in cui il contribuente sia incapiente (imposta lorda pari a zero, ad esempio) oppure nell’ipotesi in cui questi non presenti la dichiarazione reddituale perché esonerato?

E se va solo in vacanza il figlio?

Altre precisazioni sarebbero necessarie, poi, in merito alla spendibilità del beneficio.

La disposizione prevede che il bonus è quantificata in:

Qui bisognerebbe chiarire cosa succede, ad esempio, nel caso in cui ci sia un nucleo composto da madre, padre e figlio, in cui, però, si reca in vacanza solo il figlio. Spetta il bonus di 150 euro o quello da 500 euro?

Cosa certa è che, per espressa previsione della norma, il beneficio è spendibile da uno solo dei componenti il nucleo senza possibilità di ripartizione tra di essi o di cedere agli altri la parte non goduta.

Occorre esibire l’ISEE?

Si ricorda, infine, che il bonus è utilizzabile nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020 ed il riconoscimento è legato al valore ISEE del nucleo familiare. Per averne diritto tale valore non deve superare i 40.000 euro (e qui l’altra domanda che potrebbe porsi è se al momento della richiesta dello sconto alla struttura occorre esibire anche l’attestazione ISEE). Inoltre è necessario che il soggiorno sia effettuato in ambito nazionale presso imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale. Non devono intervenire intermediari (ad esempio prenotazioni tramite piattaforme online) salvo che trattasi di agenzie di viaggio o tour operator. Non pare nemmeno essere consentito il frazionamento dell’acquisto (quindi, ad esempio, se spetta un bonus di 500 euro, non sarà possibile suddividere il beneficio in più soggiorni presso più strutture o anche presso la stessa struttura).