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La tassa "cancellata"? Ecco perché è una balla. Cosa non torna sull'Irap

Nella misura potrebbero essere ravvisati principi di “iniquità” che andrebbero verificati dalla Corte Costituzionale

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Si trattava di una delle misure maggiormente attese dagli imprenditori nel nuovo Decreto Rilancio del Governo, però, a fare bene i calcoli, lo sconto dell’Irap potrebbe essere tutt’altro che un provvedimento che tutelerà tutti allo stesso modo.

Come fatto emergere da Italia Oggi, l’art. 24 del Dl 32/2020 dispone che “Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

Quest’ultima fattispecie riguarda, dunque, i versamenti riguardanti il 2020 su cui, però, come precisato nell’ultimo capoverso del comma 1 art. 24 del Dl rilancio: “l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”. Di conseguenza, l’Irap risulterebbe dimezzata per coloro i quali hanno raddoppiato il proprio volume della produzione rispetto al 2018, per passare ad un taglio dei 2/3 per chi hanno triplicato la produzione per proseguire in questo modo. Fascendo dei calcoli, dunque, non saranno affatto avvantaggiate le aziende che, rispetto al 2018, ha mantenuto lo stesso volume d’affari o, come probabile, lo ha visto contrarre in modo considerevole tenendo conto del crollo dei fatturati che le imprese hanno registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio a causa del lockdown e del blocco della produzione.

Questi elementi potrebbere risultare estremamente iniqui tra differenti soggetti tutti egualmente aventi diritto all’accesso alla misura prevista al Decreto Rilancio e ciò potrebbe far emergere degli elementi di incostituzionalità che la Corte costituzionale dovrebbe prendere a carico e valutare.

Per di più restano due questioni di carattere fiscale non di poco conto. Il primo punto riguarda il recupero dell’eventuale credito che è stato originato attraverso il versamento in acconto di quanto dovuto con gli adempimenti amministrativi classici e il l' importo di novembre. Difatti, se è stato precisato dal Dl rilancio che è stato abbonato il primo acconto 2020 per quanto riguarda l' anno in corso, la misura dell’acconto dovuto (100 o 80%) non è stata variata ma è necessario sapere come calcolare l’importo dell’Acconto Irap di giugno, anche se non dovrà essere pagato, per comprendere la misura dell’acconto di novembre.

Inoltre andrà precisato alle imprese se le modalità di commisurazione dell’imposta andranno calcolate sul netto o sul lordo dello sconto previsto dall’articolo 24 del Dl Rilancio.