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Cibo da asporto: quale aliquota IVA si applica? Chiarimenti fiscali

L’asporto di cibo e bevande è da tenere distino, ai fini IVA, da quello di somministrazione poiché quest’ultimo è considerato, a differenza del primo, come una prestazione di servizi e non come cessione di beni

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Con la riapertura anche con il servizio ai tavoli (nell’osservanza di tutti i protocolli di sicurezza relativi alla salute) di bar, pizzerie, ristoranti ed altre attività di somministrazione di alimenti e bevande, si è ridotto il servizio da asporto dei prodotti offerti dalle menzionate attività economiche. Molti consumatori, tuttavia, ancora nel timore per la propria salute e quella dei propri familiari, anche i questa fase 2 dell’emergenza Covid-19 preferiscono la pietanza da asporto per consumarla nella propria abitazione o comunque in luoghi meno affollati.

Proprio con riferimento al cibo da asporto ritorna, dunque, sempre di attualità il Principio di dritto n. 9 del 2019 emanato dall’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta aliquota IVA da applicare. A tal fine, secondo l’Amministrazione finanziaria ai fini del corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.

L’aliquota dipende al tipo di alimento ceduto

Per l’Amministrazione la predetta distinzione si rende necessaria in quanto a differenza delle cessioni (quel è l’asporto), il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, è inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA), ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”.

Nel dettaglio, secondo le Entrate “Il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, inquadrato nell’ambito delle fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è caratterizzato dalla commistione di prestazioni di dare e prestazioni di fare, elemento, quest’ultimo che, ad esempio, distingue le prestazioni in esame dalle vendite di beni da asporto, che sono considerate a tutti gli effetti cessioni di beni, in virtù di un prevalente obbligo di dare” (Risoluzione n.

103/E del 20016).

In definitiva come si evince dal predetto Principio di diritto, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA la “cessione” dovrà scontare l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.