Si può bloccare un conto corrente cointestato?

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Quando un conto corrente risulta cointestato a due titolari si può bloccare se si teme che l’altro lo svuoti? Esistono modi per evitare che uno dei cointestatari effettui prelievi senza l’autorizzazione dell’altro? Si possono tutelare i risparmi in giacenza sul conto corrente o si corre il rischio di ritrovare somme inferiori a quelle in deposito? Come si può intervenire in anticipo per scongiurare il pericolo che il coniuge o altro cointestatario dilapidi il patrimonio familiare? Ci siamo occupati di ciò nell’articolo “Si possono prelevare tutti i soldi da un conto corrente cointestato?”

Chi si pone simili interrogativi di sicuro vede vacillare le proprie sorti finanziarie, ma prima di tutto quelle affettive. Il soggetto che si chiede se si può bloccare un conto corrente cointestato ha perso la fiducia che riponeva nell’altro intestatario. Altrimenti non si porrebbe la questione relativa alla sicurezza delle somme di denaro in giacenza sul conto. Del resto, si sottoscrive un contratto bancario di cointestatazione con un partner o altra persona in cui si ripone cieca fiducia.

Si può bloccare un conto corrente cointestato?

Può dormire sonni tranquilli il correntista che teme di perdere i propri risparmi a causa di prelievi indebiti da parte dell’altro intestatario. Soprattutto quando le relazioni coniugali diventano burrascose occorre conoscere i margini di rischi per non ritrovarsi con il conto svuotato.

In presenza di cointestazione a firma congiunta ciascun intestatario può effettuare operazioni bancarie in assoluta libertà. Diversamente in caso di firma disgiunta perché risulta necessaria l’autorizzazione dell’altro cointestatario per compiere prelievi e altri movimenti.

Nell’eventualità di conto cointestato con firma congiunta quando cioè i cointestatari hanno libertà di “compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori dei saldi del conto”. Ciò secondo il dettato legislativo dell’articolo 1854 del codice civile che ratifica la proprietà del 50% dei risparmi presenti sul conto cointestato.

Ciò vale solo in riferimento ai rapporti che i titolari di conto stipulano con gli istituti di credito quando sottoscrivono il contratto bancario. Diversa la normativa per quel che riguarda gli accordi privati fra gli intestatari del conto. Ciò perché i soldi depositati in banca appartengono al 50% a ciascun titolare solo e unicamente nel caso in cui non vi siano altri patti.

Potrebbe difatti succedere che le somme di denaro che confluiscono sul conto cointestato coincidano con l’accredito dello stipendio di un solo correntista. In questo caso basterà a quest’ultimo dimostrare la titolarità esclusiva della liquidità in deposito per bloccare l’accesso al cointestatario. Ciò secondo quanto l’articolo 1298 del codice civile recita: “le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.