Fattura o scontrino? L’Agenzia delle Entrate risponde

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Nuovo termine per la presentazione all’Amministrazione finanziaria della comunicazione delle operazioni attive e passive. L’Articolo 16 1-bios del Dl 124/2019 ha introdotto una novità in merito alla scadenza per cui si passerà da una scadenza mensile ad una trimestrale. Prima occorreva affrettarsi ad inviare la comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data in cui si emetteva o si riceveva fattura. Attualmente invece è possibile inviare entro oggi, 31 gennaio 2020, l’esterometro inerente a dicembre e persino quello relativo a novembre senza incorrere in sanzioni.

Fattura o scontrino elettronico?

In una circolare di prossima diffusione, l’Agenzia delle entrate fornirà indicazioni più precise in merito agli obblighi di fatturazione elettronica. Ma nel corso del convegno Telefisco 2020 sono stati sciolti alcuni dubbi avanzati da contribuenti ed esperti. Fra le titubanze palesate spicca la possibile interscambiabilità di scontrino elettronico e fattura. Artigiani e commercianti con un modesto numero di prestazioni quotidiane si sono interrogati sulla possibilità di emettere fattura spontanea in luogo dello scontrino elettronico.

Cristallina la risposta fornita dalle Agenzie delle Entrate: la fattura immediata potrà essere rilasciata al posto dello scontrino inviato per via telematica. Al contribuente dunque ampi margini di libertà. Per i contribuenti in regime forfettario vige l’obbligo dell’adempimento telematico, ma non sono tenuti al rilascio di fattura elettronica.

Entro 12 giorni la fattura immediata

A seguito di una prestazione d’opera o della consegna di prodotti a domicilio o in negozio, il contribuente non è obbligato a rilasciare al cliente alcuna ricevuta. Ciò a patto che si impegni ad inviare al Sdl la fattura entro 12 giorni dall’avvenuta prestazione o consegna dei beni venduti. L’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che dovrà essere emessa una fattura elettronica e potrà essere semplificata purché di importo inferiore ai 400 euro. In un orizzonte di tutela fiscale e in vista di possibili controlli, l’Agenzia raccomanda comunque all’esercente di rilasciare al cliente una ricevuta in formato cartaceo.

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