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Collezionare opere d’arte in Italia: criticità legali e fiscali

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a cura dello studio legale Ludovici Piccone & Partners

Il mercato dell’arte in Italia continua a caratterizzarsi per dimensioni e numeri molto modesti rispetto ai principali Paesi UE e, in confronto ad altri settori dell’economia (come la moda e il design), non sembra fino ad oggi riuscito a sfruttare pienamente il brand “Italia” e il potenziale di uno dei principali patrimoni artistici e culturali nel mondo.
Rispetto a tale situazione non aiuta certamente il contesto normativo e fiscale che riserva per coloro che desiderano acquistare e collezionare opere d’arte in Italia una serie di complicazioni ed incertezze.

I vincoli alla circolazione delle opere d’arte

Sotto il profilo civilistico, il quadro normativo prevede diverse restrizioni alla circolazione delle opere d’arte. Le opere che vengono assoggettate alla “dichiarazione di interesse culturale” (cd. “vincolo”) ai sensi della disciplina in materia di beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004, non possono infatti essere esportate al di fuori del territorio italiano, eccetto per periodi di tempo molto limitati. Inoltre, rispetto alle opere “vincolate” il proprietario è tenuto a fornire allo Stato un diritto di prelazione in caso di cessione.
La dichiarazione di interesse culturale – che secondo alcune ricerche può ridurre il valore di mercato di un’opera fino al 40 per cento – è stabilita dalla competente autorità pubblica (“Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio”) e può riguardare:

  1. le opere d’arte che rivestono un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “particolarmente importante”, non sono realizzate da un artista vivente e la cui esecuzione è avvenuta da oltre 70 anni; oppure
  2. le opere d’arte che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale” per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, che non sono realizzate da un artista vivente e la cui esecuzione è avvenuta da oltre 50 anni (si dovrebbe trattare esclusivamente di opere di artisti italiani o comunque di opere che per altre ragioni abbiamo un forte collegamento con il territorio dello Stato).

La norma non fornisce alcuna indicazione o criterio specifico al fine di determinare quando un’opera d’arte possa rientrare in una delle due predette categorie e ciò ha comportato inevitabilmente nel tempo valutazioni discrezionali e molto discusse, nonché un numero consistente di controversie tra collezionisti e autorità competenti.

Tale contesto normativo certamente penalizza l’intero settore. Da un lato sono infatti scoraggiati gli investimenti da parte dei privati nelle opere “antiche” che già sono sottoposte al “vincolo” o comunque hanno tutte i requisiti per esserlo. Dall’altro lato viene incentivato il trasferimento all’estero delle opere dell’arte contemporanea, prima che queste possa maturare i requisiti di “anzianità” per essere sottoposte alla “dichiarazione di interesse culturale”.

Il trattamento fiscale

Per quanto riguarda le implicazioni fiscali, l’acquisto di opere d’arte in Italia è soggetto ad IVA con aliquota del 22%, a meno che il venditore non sia lo stesso artista, nel qual caso si applica l’aliquota ridotta del 10%. La stessa aliquota IVA ridotta trova applicazione anche alle importazioni da un paese extra-UE, a condizione che l’opera rientri nell’elenco di beni considerati come “oggetti d’arte” ai fini dell’IVA e dei dazi doganali.
Tale elenco, che trova origine nella legge comunitaria (ed è quindi implementato in maniera più o meno uniforme in tutta Europa), è molto datato e non è mai stato aggiornato nel corso del tempo. Ne consegue che mentre sono incluse tra le opere assoggettate alla disciplina di favore tutte le maggiori forme artistiche tradizionali (tra cui i quadri, le pitture e le sculture), vengono ingiustificatamente penalizzate molte delle recenti espressioni artistiche.
Non è ad esempio da escludersi che, in sede d’importazione, le opere litografiche realizzate dai grandi maestri della pop art americana possano non essere considerate come “oggetti d’arte”, semplicemente perché prodotte attraverso un processo industriale dove la matrice non è realizzata interamente a mano dallo stesso artista.

Inoltre, l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista dall’Italia in sede d’importazione è circa il doppio di quella applicata da altri Stati membri dell’UE (il Regno Unito e la Francia prevedono rispettivamente il 5% e il 5,5%) e ciò ha incentivato molti collezionisti italiani ad importare oggetti d’arte attraverso altri paesi comunitari, contribuendo così a diminuire il ruolo di gallerie, case d’asta e fiere commerciali italiane.

La tassazione delle plusvalenze

In termini di imposte sul reddito, secondo l’attuale legislazione italiana, per come interpretata dalla maggior parte della dottrina e della giurisprudenza (sia di merito che di legittimità), le plusvalenze realizzate dalla vendita di opere d’arte non sono tassabili, a meno che non siano realizzate nell’ambito di un’attività professionale o occasionale. In linea di principio, un’attività commerciale (professionale o occasionale) potrebbe verificarsi solo laddove la cessione dell’opera d’arte avvenga nell’ambito di un’attività di “rivendita”, caratterizzata dal fatto che l’acquisto dell’opera è funzionale alla successiva cessione.
Al contrario, la cessione di un’opera d’arte non dovrebbe mai dare luogo a un’attività commerciale quando l’opera è stata acquistata solo per il semplice uso personale ed il mero godimento dell’acquirente, mentre la successiva vendita rappresenta un evento funzionalmente non correlato al precedente acquisto.

Tale interpretazione della norma è stata messa in discussione da una proposta normativa inizialmente contenuta nella legge di bilancio per il 2018. Tale proposta di legge prevedeva in particolare l’introduzione di una norma, avente carattere interpretativo (e quindi con un effetto retroattivo), in base alla quale:

La proposta di legge è stata fortemente criticata e da ultimo non approvata dal Parlamento.

L’imposta sulle successioni e donazioni

Infine, per quanto riguarda l’imposta sulle successioni e donazioni, le opere d’arte classificate come “beni culturali” sono esenti a condizione che vengano rispettate determinate condizioni (ad esempio, il bene sia detenuto dal beneficiario della donazione o dall’erede per almeno cinque anni).

Le opere d’arte che non rientrano tra i beni culturali sono invece in generale soggette all’imposta sulle successioni e donazioni, che si applica con le aliquote comprese tra il 4 e l’8 per cento, a seconda del grado di parentela tra il defunto e l’erede.

In caso di successione, alle opere d’arte detenute presso le abitazioni del de cuius si applica un’apposita presunzione di legge prevista per il denaro, i gioielli e la mobilia. In base a tale presunzione si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che dalla redazione di un inventario analitico (redatto secondo i criteri di cui al codice di procedura civile) non ne risulti l’esistenza per un importo diverso. A tali fini si considera mobilia l’insieme dei beni mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni e ciò porta pertanto ad includere tra la mobili anche le opere presenti presso le abitazioni del de cuius.

Tale presunzione dovrebbe rappresentare un criterio di determinazione del valore imponibile di determinati beni mobilia (denaro, gioielli e mobilia), vincolante sia per il contribuente sia per l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che entrambe le parti sarebbero tenute ad attenersi al valore forfettario del 10 per cento, fatta salva la presenza di un inventario analitico da cui si evinca un valore inferiore o superiore.
Questa lettura della norma, tuttavia, non sarebbe condivisa dall’Amministrazione finanziaria italiana, che riterrebbe sempre possibile per gli uffici competenti accertare la presenza di denaro, gioielli e mobilia nell’attivo ereditario per un importo superiore al 10 per cento, anche attraverso elementi di prova diversi dall’inventario analitico.